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del fascicolo - Cedam

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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Nell’ambito <strong>del</strong> nuovo regime comunitario in tema di applicazione <strong>del</strong>le<br />

norme sulla concorrenza, quindi, assume notevole importanza l’abrogazione<br />

<strong>del</strong>la norma sulla competenza <strong>del</strong>la Commissione sancita dall’art. 9, comma 3°,<br />

<strong>del</strong> Reg. CEE n. 17 <strong>del</strong> 1962, nella parte in cui prevedeva che i giudici nazionali<br />

rimanevano competenti in materia, anche ove non fossero scaduti i termini per<br />

la notificazione, ma soltanto fino a quando la Commissione non avesse iniziato<br />

alcuna procedura a norma degli artt. 2, 3 o 6 <strong>del</strong> citato Reg. n. 17. In pratica, la<br />

notifica prevista dalle disposizioni comunitarie finiva per rappresentare un rilevante<br />

ostacolo per qualunque iniziativa, promossa avanti le Autorità giurisdizionali<br />

nazionali, che fosse diretta ad accertare la sussistenza di comportamenti<br />

anticoncorrenziali e ad ottenere provvedimenti volti alla loro cessazione (3).<br />

Del resto, l’esperienza statunitense dimostra l’efficacia <strong>del</strong> c.d. sistema di<br />

private enforcement in tema di concorrenza, cioè <strong>del</strong> sistema volto a favorire<br />

l’iniziativa privata nell’attuazione <strong>del</strong>le norme sulla concorrenza da parte degli<br />

organi giurisdizionali, e in particolare l’importanza in materia dei rimedi inibitori<br />

(4). Tale sistema, nel mo<strong>del</strong>lo statunitense, contempla, altresì, norme volte a<br />

––––––––––––<br />

(3) A tale proposito la stessa Commissione ha osservato in modo perentorio che<br />

« le imprese si sono servite di questo regime centralizzato d’autorizzazione … per bloccare<br />

azioni private avviate dinanzi agli organi giudiziari e alle competenti autorità nazionali.<br />

Tale situazione ha compromesso gli sforzi volti a promuovere un’applicazione decentrata<br />

<strong>del</strong>le regole di concorrenza comunitarie. Ne ha sofferto l’applicazione sistematica<br />

e rigorosa <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>la concorrenza ed è stato ostacolato il decentramento <strong>del</strong>l’applicazione<br />

<strong>del</strong> diritto comunitario. In un mercato comunitario sempre più integrato, tale<br />

mancata applicazione sistematica <strong>del</strong>le norme e l’impossibilità di utilizzare un insieme<br />

comune di regole danneggiano gli interessi <strong>del</strong>l’industria europea » (così Libro Bianco<br />

sulla modernizzazione <strong>del</strong>le norme per l’applicazione degli articoli 85 e 86 <strong>del</strong> Trattato<br />

CE, cit., 4 s. – c.vo nostro; cfr., altresì, Libro Bianco, cit., 35 s. e v. le ulteriori considerazioni<br />

svolte infra nel testo e nelle note seguenti).<br />

(4) Il Clayton Act <strong>del</strong> 1914 (An Act to Supplement existing laws against unlawful<br />

Restraints and Monopolies, and for other purposes, ch. 323, 38 Stat. 730, 1914, che nel<br />

testo vigente è contenuto nello U.S. Code <strong>del</strong> 1996, § 12) ha rappresentato un rilevante<br />

progresso nella disciplina statunitense sulla concorrenza, introducendo per la prima volta<br />

in materia i rimedi in equity, tra i quali spicca per importanza, appunto l’injunction (Section<br />

16 <strong>del</strong> Clayton Act <strong>del</strong> 1914). Sul punto cfr. K. Roach-M. Trebilcock, Private enforcement<br />

of competition laws, in Osgoode Hall Law Journal 1996, 464 ss.). La possibilità<br />

di emettere provvedimenti inibitori in materia antitrust è, <strong>del</strong> resto, presente in Francia<br />

(anche nell’ambito di procédure en référé e subordinando il mancato ottemperamento<br />

al pagamento di penali giornaliere – cfr. Corte d’Appello di Parigi, 1 febbraio 1995,<br />

SARL Parfumerie Jerbo/SNC Estée Lauder, in RJDAS 1995, n. 560), Germania (ove si<br />

ammette, oltre il rimedio <strong>del</strong> risarcimento per equivalente e quello <strong>del</strong>l’inibitoria, anche<br />

la condanna <strong>del</strong>la parte che abbia posto in essere un comportamento anticoncorrenziale,<br />

ad eliminare gli effetti <strong>del</strong> proprio comportamento – § 33 (1) GWB; §§ 1004, 823 (2)<br />

BGB, pure nel combinato disposto con gli artt. 81 e 82 Trattato CE e <strong>del</strong> § 9 UWG) e<br />

Inghilterra (dove può essere emanata una final o preliminary injunction, di cui sono

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