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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 523<br />

A tenore <strong>del</strong>l’interpretazione restrittiva <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, legge antitrust<br />

si potrebbe verificare, perciò, l’eventualità di un conflitto pratico tra giudicato<br />

insuscettibile di essere risolto in via preventiva durante la contemporanea<br />

pendenza dei giudizi interessati dalla duplicazione. Sicché la soluzione di tale<br />

conflitto sarebbe affidata al passaggio in giudicato di una <strong>del</strong>le sentenze che definiscano<br />

nel merito la causa instaurata avanti al Tribunale, al Giudice di Pace o<br />

alla Corte d’Appello, che consentirebbe il rilievo <strong>del</strong> precedente giudicato o la<br />

proposizione <strong>del</strong> rimedio impugnatorio di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c., ovvero<br />

potrebbe rendersi necessario il ricorso al criterio cronologico, in base al quale il<br />

giudicato intervenuto per secondo prevale sul primo (63).<br />

In definitiva, l’interpretazione restrittiva <strong>del</strong> precetto di cui all’art. 33,<br />

comma 2°, legge antitrust pone gravi problemi di coordinamento dei giudizi<br />

instaurati avanti Corti d’Appello con quelli introdotti davanti ad organi giudiziari<br />

diversi.<br />

Allo stesso tempo, di per sé tale lettura non sembra funzionale con quella<br />

che appare, con più semplicità e immediatezza, la ratio <strong>del</strong>la norma sulla competenza<br />

in materia antitrust, la quale plausibilmente consiste nell’attribuire in<br />

via esclusiva alle Corti d’Appello l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni poste dal<br />

legislatore <strong>del</strong> 1990 a tutela <strong>del</strong>la concorrenza.<br />

Conseguentemente, si ritiene che l’art. 33, comma 2°, debba essere inteso<br />

nel senso che le Corti d’Appello siano gli unici organi competenti a conoscere<br />

ed accertare la sussistenza di violazioni <strong>del</strong>le disposizioni antitrust, indipendentemente<br />

dal rimedio richiesto dalle parti in forza <strong>del</strong>le norme civilistiche e,<br />

quindi, anche ove venga richiesta l’inibitoria avverso comportamenti anticoncorrenziali<br />

(64).<br />

Sul piano applicativo tale soluzione ha il pregio di escludere qualsiasi problema<br />

di coordinamento tra giudizi, almeno in relazione alla richiesta di tutela<br />

da parte <strong>del</strong>l’A.g.o. L’interpretazione estensiva <strong>del</strong>l’art. 33 legge antitrust, in<br />

altre parole, farebbe sì che il processo venga instaurato avanti la Corte d’Appello,<br />

quale giudice esclusivamente competente, e ciò anche per l’ipotesi in cui<br />

le cause antitrust presentino una « interferenza » con questioni di privativa in-<br />

––––––––––––<br />

prima non si ritenga in concreto applicabile (cfr. su questo punto V. Colesanti, Mutamenti<br />

giurisprudenziali in materia processuale: la litispendenza, in Riv.dir. proc. 2004, 378 ss.,<br />

v. spec. 379 s.).<br />

(63) Cfr. G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli 1923, 900;<br />

F. Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile, I, Padova 1936, 314; E.T. Liebman,<br />

Giudicato, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XV, Roma 1989, 5. In giurisprudenza<br />

cfr. per tutte Cass., 27 gennaio 1993, n. 997, in Inf. prev. 1993, 391; Cass., 25 gennaio<br />

1993, n. 883, in Mass. Foro it. 1993, 80.<br />

(64) In questo senso, in consapevole dissenso con l’indirizzo al momento prevalente<br />

in giurisprudenza, App. Roma, 6 febbraio 2002, cit.; App. Bologna, 20 settembre<br />

1995, cit.

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