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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 801<br />

facoltà di ordinarne la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ricorrendone i<br />

presupposti, in attesa <strong>del</strong>la definizione <strong>del</strong>la causa connessa, che rimarrebbe pur<br />

sempre separata.<br />

Non parrà sorprendente constatare che la giurisprudenza di legittimità,<br />

ogni volta che abbia preso le mosse dall’affermazione <strong>del</strong> carattere assolutamente<br />

funzionale ed inderogabile <strong>del</strong>la competenza assegnata dal primo comma<br />

<strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c. sia poi approdata alla seconda <strong>del</strong>le due conclusioni sopra<br />

prospettate, nel senso <strong>del</strong>l’indeclinabilità <strong>del</strong>la competenza medesima e <strong>del</strong>l’impossibilità,<br />

anche in tali occasioni, di provocare una translatio judicii utile a<br />

consentire la trattazione congiunta <strong>del</strong>le cause connesse (14).<br />

Non si intende tuttavia per quale verso debba esser preferita siffatta intransigente<br />

posizione che, per non disattendere un’impostazione ormai acquisita,<br />

nega l’accesso alla strada <strong>del</strong> simultaneus processus, generalmente incoraggiato<br />

invece nel nostro ordinamento processuale, a detrimento <strong>del</strong>le esigenze ad esso<br />

legate di economia dei giudizi e di armonia <strong>del</strong>le decisioni (15).<br />

Si tenga oltretutto presente che, in forza <strong>del</strong> comma 2° <strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c.,<br />

« in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme <strong>del</strong> procedimento<br />

ordinario davanti al giudice adito ».<br />

Non vi è chi non veda che, tra le norme che regolano il giudizio di cognizione<br />

ordinaria, sono indubbiamente comprese le disposizioni che regolano le<br />

modificazioni <strong>del</strong>la competenza per motivi di connessione tra le cause.<br />

Né potrebbe farsi leva proprio sul tenore letterale <strong>del</strong> sopra richiamato<br />

comma 2° <strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c., leggendolo come se volesse imporre che il giudizio<br />

di opposizione si svolga (secondo le norme <strong>del</strong> procedimento ordinario, da<br />

intendersi come inciso) davanti al giudice adito in base al primo comma; ossia,<br />

come se la tendenziale osservanza <strong>del</strong>la disciplina applicabile al procedimento<br />

dovesse regredire, ove in contrasto con l’inderogabile affermazione <strong>del</strong> giudice<br />

competente contenuta nella norma.<br />

Ben più plausibile sembra, piuttosto, l’interpretazione <strong>del</strong>la norma, pur<br />

sempre, beninteso, saldamente ancorata alle espressioni testuali, secondo cui<br />

l’opposizione si svolge secondo le norme che disciplinano il procedimento dinanzi<br />

al giudice adito, per significare che, venendo adito il giudice di primo<br />

grado, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano appunto<br />

le norme che regolano il giudizio di cognizione ordinaria di primo grado, incluse<br />

naturalmente le disposizioni in tema di connessione.<br />

Non può essere <strong>del</strong> resto sottovalutato che le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Cassazione,<br />

quando nel 1996 hanno ribadito la propria adesione all’orientamento tradizionale<br />

––––––––––––<br />

(14) Così, ex multis, Cass., 28 giugno 1993, n. 7124; Cass., 22 dicembre 1987,<br />

n. 9582.<br />

(15) Si veda al riguardo Canavese, La derogabilità per ragioni di connessione <strong>del</strong>la<br />

competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione a decreto ingiuntivo: una questione senza fine?,<br />

in Giur. it. 2001, p. 521 ss.

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