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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 509<br />

Tale asserto si fonda sulla premessa teorica che l’Autorità Garante e<br />

l’A.g.o., rispettivamente, svolgono le proprie funzioni su piani di reciproca indifferenza<br />

(26). In particolare, il giudice ordinario può procedere a norma<br />

<strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, indipendentemente dall’avvio <strong>del</strong>la procedura avanti<br />

l’Autorità Garante e malgrado manchi un provvedimento di cui all’art. 15 legge<br />

antitrust. Si rileva, infatti, che quest’ultimo provvedimento non costituisce un<br />

presupposto o una condizione di procedibilità <strong>del</strong> giudizio ordinario ed è, pertanto,<br />

irrilevante ai fini <strong>del</strong>la richiesta di tutela civile verso comportamenti anticoncorrenziali<br />

(27).<br />

Per altro verso, non è possibile configurare un rapporto di pregiudizialità<br />

tra il procedimento amministrativo di cui all’art. 12 ss. legge antitrust e il giudizio<br />

pendente avanti il giudice ordinario e, inoltre, ove si sia in presenza di un<br />

provvedimento sanzionatorio <strong>del</strong>l’Autorità Garante, non si pone nemmeno un<br />

problema di disapplicazione <strong>del</strong> provvedimento sanzionatorio (28).<br />

––––––––––––<br />

ro it. 1993, I, 3377. Anche la giurisprudenza dei giudici amministrativi (Cons. Stato, 2<br />

marzo 2004, n. 926, in www.giustizia-amministrativa.it) ammette che la giurisdizione<br />

esclusiva è limitata al sindacato di legittimità dei provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità Garante e<br />

non può essere estesa all’accertamento <strong>del</strong> rapporto giuridico relativo all’applicazione<br />

<strong>del</strong>le norme antitrust. In dottrina cfr. Giovannelli, Autorità « antitrust », cit., 749. Tuttavia,<br />

riguardo alla definizione <strong>del</strong>l’ambito di giurisdizione riservato al giudice ordinario il<br />

Consiglio di Stato non è andato oltre ad un richiamo alla previsione sulla competenza<br />

<strong>del</strong>le Corti d’Appello in materia di nullità <strong>del</strong>le intese e di risarcimento <strong>del</strong> danno<br />

(art. 33, comma 2°, legge antitrust).<br />

(26) Cfr. M. Romajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano<br />

1998, 382.<br />

(27) Cfr. Romajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, cit., 382 ss.<br />

(28) Romajoli, ult. op. loc. cit. Tale asserzione, a ben vedere, sembra concordare<br />

con le osservazioni <strong>del</strong>la Cassazione di cui alla sentenza n. 2207/2005. La Suprema Corte,<br />

infatti, ha osservato i diversi « obiettivi » cui s’ispira l’attività <strong>del</strong>l’Autorità Garante e<br />

quella <strong>del</strong> giudice ordinario. La prima compie degli accertamenti che riguardano la violazione<br />

antitrust al fine di far cessare o prevenire fenomeni distorsivi <strong>del</strong> corretto funzionamento<br />

<strong>del</strong> mercato. E infatti nell’ambito di tale attività l’Autorità Garante utilizza dei<br />

dati aggregati, cioè riferiti a intere categorie di operatori <strong>del</strong> mercato, ovvero ad una parte<br />

rilevante <strong>del</strong>lo stesso. Il giudice civile, al contrario, deve accertare la violazione <strong>del</strong>le<br />

disposizioni a tutela <strong>del</strong>la concorrenza sul processo riferita direttamente alle parti in causa.<br />

Il punto, semmai, è quello di stabilire se e in che limiti i provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità<br />

Garante possano essere utilizzati dal giudice al fine di trarre il proprio convincimento sui<br />

fatti rilevanti in sede decisoria, il che dipende, sempre, dalla possibilità di riferire direttamente<br />

all’assunto trasgressore <strong>del</strong>le norme antitrust i dati e i comportamenti accertati<br />

dall’Autorità amministrativa.<br />

Maggiori problemi interpretativi sono prospettati in dottrina a proposito <strong>del</strong>le autorizzazioni<br />

in deroga da parte <strong>del</strong>l’Autorità Garante di intese ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4 legge antitrust<br />

o di operazioni di concentrazione a norma <strong>del</strong>l’art. 25 legge antitrust (cfr. Giovan-

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