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del fascicolo - Cedam

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TEMPUS REGIT PROCESSUM UN APPUNTO SULL’EFFICACIA ECC. 453<br />

c) un effetto giuridico concreto (un contegno umano conforme alla regola<br />

di condotta posta dalla norma anteriore), che ha iniziato a svolgersi prima<br />

<strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la norma posteriore, deve dispiegarsi anche in futuro<br />

così come prefigurato dalla norma anteriore.<br />

Un secondo atteggiamento, prevalente oggi nella giurisprudenza italiana,<br />

guarda con più favore al mutamento dei valori giuridici e identifica il<br />

principio di irretroattività con il rispetto <strong>del</strong> « fatto compiuto » (12). Questa<br />

concezione rivolge alla precedente una critica fondamentale: il rispetto dei<br />

diritti acquisiti implica un differimento di efficacia <strong>del</strong>le nuove norme. In tal<br />

caso le norme abrogate sopravviverebbero non solo per valutare i contegni<br />

passati, ma altresì per regolare i contegni futuri con riferimento alle situazioni<br />

giuridiche già sorte al momento <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>le nuove norme.<br />

Ciò non sarebbe conciliabile con il principio <strong>del</strong>l’efficacia immediata<br />

<strong>del</strong>le norme. L’intento di questo secondo orientamento è di estendere<br />

l’incidenza <strong>del</strong>le norme posteriori sulle situazioni pendenti, pervenendo ad<br />

un risultato tendenzialmente opposto a quello conseguito dal principio <strong>del</strong><br />

rispetto dei diritti acquisiti in relazione alle situazioni sub b) e sub c), come<br />

si vedrà più avanti.<br />

4. – All’interno <strong>del</strong>le situazioni giuridiche che possono essere pendenti al<br />

momento <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova norma, si deve prendere in considerazione<br />

a questo punto il processo. Esso è una specie di procedimento, cioè una<br />

sequenza di norme giuridiche (o di fattispecie o di effetti giuridici) coordinate<br />

alla produzione di un atto finale e di un correlativo effetto giuridico finale. La<br />

nota minima <strong>del</strong>la sequenza procedimentale, comune alle principali descrizioni<br />

circolanti in dottrina, è il riferimento allo schema secondo cui la fattispecie prevista<br />

dalla norma successiva <strong>del</strong>la sequenza è integrata dagli effetti prodotti<br />

dall’attuazione <strong>del</strong>la norma precedente (13). In altri termini: l’effetto giuridico<br />

––––––––––––<br />

(12) Un contributo importante all’elaborazione <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong> fatto compiuto risale<br />

a G. Vareilles-Sommières, Une théorie nouvelle sur la rétroactivité des lois, in Revue<br />

critique de législation et de jurisprudence 1893, p. 444 ss., ma nel testo la formula non<br />

deve essere riferita in particolare alla teoria <strong>del</strong> Vareilles-Sommières, ma più genericamente<br />

alle teorie che si contrappongono al principio <strong>del</strong> rispetto dei diritti acquisiti. Un<br />

punto di riferimento in Italia è N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, 2 a ed., Milano<br />

- Roma - Napoli 1915, p. 108 ss.<br />

(13) Così Giovanni Conso ritiene « meritevole di accoglimento la tesi che ravvisa<br />

in ogni procedimento non una pluralità di atti e un unico effetto, ma una serie di atti e una<br />

serie di effetti causalmente collegati sino ad un effetto conclusivo »: G. Conso, I fatti giuridici<br />

processuali penali, Milano 1955, p. 135. Elio Fazzalari coglie il procedimento<br />

« quando ci si trova di fronte ad una serie di norme, ciascuna <strong>del</strong>le quali regola una determinata<br />

condotta (qualificandola come lecita o doverosa), ma enuncia come presupposto<br />

<strong>del</strong>la propria incidenza il compimento di un’attività regolata da altra norma <strong>del</strong>la serie,<br />

e così via fino alla norma regolatrice di un ‘atto finale’ »: E. Fazzalari, Istituzioni di

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