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del fascicolo - Cedam

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418<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

riale probatorio; e per « funzione <strong>del</strong>la prova » il modo in cui quel materiale è<br />

valutato ai fini <strong>del</strong> giudizio di fatto.<br />

La tesi svolta in quel saggio è dunque notissima, e si risolve in una specie<br />

di teorema: l’oralità, sotto lo specifico profilo <strong>del</strong>l’immediatezza, è condizione<br />

indispensabile per una corretta applicazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la libera valutazione<br />

<strong>del</strong>le prove; nel « processo scritto » il giudizio di fatto è invece inevitabilmente<br />

frutto <strong>del</strong>l’applicazione di criteri di valutazione « aprioristici, formali,<br />

convenzionali », come quelli che caratterizzavano il c.d. sistema <strong>del</strong>la prova legale<br />

nel processo romano-canonico e comune.<br />

Chiovenda circoscriveva tuttavia la rilevanza pratica <strong>del</strong> suo teorema a<br />

quelle controversie « in cui si rendano necessarie prove diverse dalla documentale<br />

(interrogatorio, esame di testimoni, perizia, ispezione giudiziale) ».<br />

Mentre l’avere il processo forma orale oppure scritta avrebbe avuto importanza<br />

molto limitata, se non addirittura trascurabile, nelle cause in cui « non vi siano<br />

da risolvere se non questioni di diritto » e in quelle « in cui vi siano questioni di<br />

fatto, ma da risolvere esclusivamente in base a documenti ».<br />

2. – Questo teorema è stato in buona sostanza riproposto alcuni decenni<br />

dopo nell’opera maggiore di Mauro Cappelletti, nel contesto di una ben più ampia<br />

indagine dogmatica, storica e comparatistica. Ma è stato anche oggetto di<br />

motivate critiche. Ricordo fra tutte, in ordine cronologico, quelle di Nicola Picardi<br />

sulla Trimestrale <strong>del</strong> 1973; quelle di Corrado Vocino nella voce Oralità<br />

<strong>del</strong>l’Enciclopedia <strong>del</strong> diritto; quelle di Vittorio Denti nella corrispondente voce<br />

<strong>del</strong>l’Enciclopedia giuridica; le mie, si parva licet, nella Rivista di diritto processuale<br />

<strong>del</strong> 1984; più di recente quelle di Lotario Dittrich nella sua monografia<br />

sui limiti soggettivi <strong>del</strong>la prova testimoniale. Ma sarebbe anche il caso di rileggere<br />

con serenità ed obiettività, dopo tanti anni, le considerazioni svolte da Ferdinando<br />

Mazzarella sul libro di Cappelletti, nella Trimestrale <strong>del</strong> 1962.<br />

Vorrei qui riprendere qualcuna di quelle critiche: non per portare ancora<br />

una volta alla luce, ingenerosamente, certe défaillances di un nostro grande<br />

maestro (alla cui memoria devo un rispetto particolare, come allievo <strong>del</strong> suo più<br />

fe<strong>del</strong>e allievo), ma perché mi sembra che di qui sia utile partire per capire meglio<br />

quanto sta avvenendo ai nostri giorni in questo settore <strong>del</strong>la disciplina e<br />

<strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong> processo; nonché proprio per rivalutare, come meglio dirò,<br />

l’intuizione chiovendiana che tra le « forme <strong>del</strong> procedimento » e la « funzione<br />

<strong>del</strong>la prova » debba comunque esistere un rapporto significativo.<br />

È doveroso inoltre riconoscere, in ogni caso, che il discorso di Chiovenda<br />

si inseriva, naturalmente, nella sua appassionata « battaglia » in favore <strong>del</strong><br />

« processo orale ». Ne costituiva, anzi, l’ultimo e più disperato capitolo, atteso<br />

che proprio poco prima, nel 1923, il progetto di riforma di Lodovico Mortara,<br />

illustrato sulle colonne <strong>del</strong>la Giurisprudenza italiana, aveva segnato l’affossamento<br />

definitivo <strong>del</strong> precedente progetto <strong>del</strong>lo stesso Chiovenda, e più in generale<br />

<strong>del</strong>le sue proposte di riforma.<br />

Trasferire dunque la problematica <strong>del</strong>l’oralità sul solo terreno <strong>del</strong>la disci-

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