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del fascicolo - Cedam

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CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ECC. 471<br />

trettanto certo che il suo ambito oggettivo possa riguardare solo quelle situazioni<br />

giuridiche qualificabili in termini di diritti disponibili. L’osservazione può<br />

apparire ovvia, ma tale non è di fronte a diversi tentativi di ridurre sempre più<br />

l’area di ingerenza <strong>del</strong>l’autorità giudiziaria nelle vicende private, ed in primo<br />

luogo in quelle di tipo lato sensu commerciali.<br />

Quando si pensa alla possibilità di utilizzare uno strumento alternativo di<br />

risoluzione <strong>del</strong>la controversia, strumento alternativo o più adeguato rispetto al<br />

giudizio espresso da un giudice statale, ci si deve innanzitutto chiedere quale sia<br />

l’oggetto <strong>del</strong>la lite. Questo perché la sottrazione al giudice statale di una controversia<br />

è consentita solo entro gli stessi limiti in cui la stessa possa essere oggetto<br />

di una composizione negoziale (28).<br />

Per questo si è ritenuto di dover dissentire da quella opinione, pur autorevolmente<br />

sostenuta, che ha cercato di dimostrare che il legislatore <strong>del</strong> societario<br />

avrebbe introdotto l’arbitrato in materia di diritti indisponibili (29); per questo<br />

––––––––––––<br />

(28) Per un approfondimento <strong>del</strong> tema, affrontato con riguardo alla materia compromettibile<br />

in arbitrato dopo la riforma <strong>del</strong> diritto societario, si rinvia a Ghirga, Gli<br />

strumenti alternativi di risoluzione <strong>del</strong>le controversie nel quadro <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> diritto<br />

societario, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Giuffrè,<br />

Milano 2005, 2007 ss., – articolo che riproduce con alcune modifiche lo scritto già apparso<br />

in www.judicium.it sopra citato –, anche per ulteriori riferimenti bibliografici. In quella<br />

sede, oltre a denunciare una violazione <strong>del</strong> principio costituzionalmente garantito <strong>del</strong><br />

giudice naturale, ci si è chiesti se, posto che il legislatore può stabilire la non compromettibilità<br />

in arbitrato di controversie anche per ragioni di mera opportunità (cfr. Corte<br />

cost. 28 novembre 2001, n. 376, in Foro it. 2002, I, 1648), valga anche il contrario. Ruffini,<br />

Arbitrato e disponibilità dei diritti nella legge <strong>del</strong>ega per la riforma <strong>del</strong> diritto societario,<br />

in Riv. dir. proc. 2002, 149, con riferimento alla legge <strong>del</strong>ega di riforma <strong>del</strong> diritto<br />

societario, la legge n. 366/2001, ha affermato che una norma che consenta alle parti<br />

di ricorrere all’arbitrato volontario anche per la soluzione di controversie relative a diritti<br />

indisponibili si porrebbe in contrasto con l’art. 102 Cost. L’affermazione è confutata da<br />

Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in www.judicium.it, (4 giugno 2003), 12, secondo il<br />

quale l’arbitrato sarebbe costituzionalmente legittimo solo se fondato su una libera scelta<br />

<strong>del</strong>le parti, e il legislatore sarebbe libero nella soluzione <strong>del</strong> problema relativo ai presupposti<br />

di legittimità di tale scelta (che si sostanzia per l’autore nella scelta di un giudice:<br />

cfr. nota seguente). Così come « il quesito di sapere se ed entro quali limiti la disponibilità<br />

<strong>del</strong>la materia controversa meriti di essere inserita tra tali presupposti, è soggetto a<br />

quella stessa variabilità storica, che caratterizza tutte le scelte consentite de iure condendo<br />

».<br />

(29) Ci si riferisce alla tesi espressa da Ricci nel saggio Il nuovo arbitrato societario,<br />

cit., 11, e <strong>del</strong>la quale si è trattato nell’articolo sopra citato. L’autore, sviluppando il<br />

pensiero già altrove formulato (La « natura » <strong>del</strong>l’arbitrato rituale e <strong>del</strong> relativo lodo:<br />

parlano le Sezioni Unite, in Riv. dir. proc. 2001, 263 ss.; La « funzione giudicante » degli<br />

arbitri e l’efficacia <strong>del</strong> lodo. (Un grand arrêt <strong>del</strong>la Corte Costituzionale), in Riv. dir.<br />

proc. 2002, 358 ss.) sostiene che la compromettibilità può venire disgiunta dalla disponi-

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