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del fascicolo - Cedam

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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 445<br />

Ove si condivida infatti il presupposto dal quale siamo partiti, sulla base<br />

<strong>del</strong> quale i documenti sono qualificati e disciplinati nel nostro codice di rito<br />

come mezzi di prova, una spassionata esegesi <strong>del</strong>le norme processuali induce<br />

a concludere che un giudizio di ammissione <strong>del</strong>le prove documentali prodotte<br />

e/o indicate dalle parti debba essere compiuto dal giudice nel momento stesso<br />

in cui, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 184, comma 1°, c.p.c. (nel testo antecedente alle modifiche<br />

introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla legge di<br />

conversione 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dalla legge 28 dicembre<br />

2005, n. 263), « se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i<br />

mezzi di prova proposti », ovvero, nel rito <strong>del</strong> lavoro, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 420,<br />

comma 5°, c.p.c., « ammette i mezzi di prova proposti dalle parti e quelli che<br />

le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti »,<br />

non ostando a tale conclusione il fatto che, per i documenti già spontaneamente<br />

prodotti, l’acquisizione al processo non richieda ulteriore attività processuale.<br />

Né a conclusioni diverse potrà portare il nuovo art. 183 c.p.c., che nel testo<br />

novellato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (come modificato dalla legge di conversione<br />

14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dalla legge 28 dicembre 2005,<br />

n. 263) si limita a stabilire, nel settimo comma, che, « salva l’applicazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie <strong>del</strong>le parti fissando<br />

l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti<br />

ammissibili e rilevanti ».<br />

Da un lato, infatti, la stessa ammissibilità, rilevanza e non superfluità <strong>del</strong>le<br />

prove costituende <strong>del</strong>le quali sia stata richiesta l’assunzione non può evidentemente<br />

prescindere da un giudizio di ammissibilità e rilevanza <strong>del</strong>le prove documentali<br />

previamente prodotte dalle parti (33); dall’altro, non sempre la produzione<br />

in giudizio dei documenti prescinde da un previo giudizio di ammissione<br />

da parte <strong>del</strong> giudice.<br />

È pacifico, innanzitutto, che una valutazione di ammissibilità e rilevanza<br />

<strong>del</strong> documento debba essere compiuta dal giudice chiamato a pronunciarsi<br />

su un’istanza di esibizione (34). Ma anche per i documenti che si trovino in<br />

possesso <strong>del</strong>le parti che intendono avvalersene, a ben vedere, la possibilità di<br />

––––––––––––<br />

(33) Per la particolare ipotesi in cui l’ammissibilità di prove costituende dipenda<br />

dalla produzione in giudizio di un determinato documento come principio di prova<br />

per iscritto cfr. M. Montanari, Il principio di prova per iscritto, cit., passim, spec.<br />

p. 510.<br />

(34) Cfr. B. Cavallone, voce Esibizione <strong>del</strong>le prove, cit., p. 672; S. Satta, Commentario<br />

al codice di procedura civile, II, 1, cit., p. 159; A. Graziosi, L’esibizione istruttoria<br />

nel processo civile italiano, cit., p. 160 ss.; V. Sparano, L’esibizione di prove nel<br />

processo civile, cit., p. 348 s.; B. Ficcarelli, Esibizione di documenti e discovery, cit., p.<br />

260 ss.

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