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del fascicolo - Cedam

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434<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Parzialmente diverso è invece il significato assunto dai due termini nel lessico<br />

<strong>del</strong> vigente codice di rito, che prende in considerazione i documenti come<br />

mezzi dei quali ci si può servire per la dimostrazione <strong>del</strong>l’esistenza o <strong>del</strong>l’inesistenza<br />

di un fatto rilevante per il giudizio, ovverosia come mezzi di prova,<br />

così come hanno recentemente ribadito, in due recenti e coeve sentenze, le Sezioni<br />

Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione, chiamate a comporre i contrasti giurisprudenziali<br />

registratisi in punto di ammissione di nuovi documenti in appello,<br />

nel rito ordinario e in quello <strong>del</strong> lavoro (3).<br />

Dette sentenze, che hanno già suscitato vivaci e contrastanti reazioni in<br />

dottrina (4), sono certamente destinate a far discutere per avere da un lato ingiustamente<br />

obliterato i poteri istruttori d’ufficio attribuiti dal legislatore al giudice<br />

nel rito <strong>del</strong> lavoro (5), in grado di appello non meno che nel giudizio di primo<br />

grado, e per avere dall’altro lato messo involontariamente a nudo l’intrinseca<br />

––––––––––––<br />

Milano 1960, p. 1 ss.; V. Sparano, L’esibizione di prove nel processo civile, Napoli 1961,<br />

p. 1 ss.<br />

(3) Cass., sez. un., 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203, in questa Rivista 2005, p. 1051<br />

ss., con nota di B. Cavallone, Anche i documenti sono « mezzi di prova » agli effetti degli<br />

artt. 345 e 437 c.p.c.; in Corr. giur. 2005, p. 929 ss. con note di G. Ruffini, Preclusioni<br />

istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli artt. 345, comma<br />

3, e 437, comma 2, c.p.c. al vaglio <strong>del</strong>le Sezioni Unite, e C. Cavallini, Le Sezioni Unite<br />

restringono i limiti <strong>del</strong>le nuove produzioni documentali nell’appello civile, ma non le<br />

vietano; in Foro it. 2005, I, c. 1690 ss., con note di D. Dalfino, Limiti all’ammissibilità di<br />

documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza<br />

(anche con riferimento al rito ordinario), C.M. Barone, Nuovi documenti in appello: è<br />

tutto chiarito? e A. Proto Pisani, Nuove prove in appello e funzione <strong>del</strong> processo; ivi<br />

2005, I, c. 2719 ss., con nota di C.M. Cea, Principio di preclusione e nuove prove in appello;<br />

in Giur. it. 2005, p. 1460 ss., con nota di A.M. Socci, Le sezioni unite sulla produzione<br />

dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri <strong>del</strong> giudice nel rito ordinario<br />

e <strong>del</strong> lavoro, tra stop and go.<br />

(4) Cfr. gli Autori citati alla nota precedente, ai quali adde G. Balena, Le preclusioni<br />

istruttorie tra concentrazione <strong>del</strong> processo e ricerca <strong>del</strong>la verità, Relazione al XXV<br />

Congresso <strong>del</strong>l’Associazione fra gli studiosi <strong>del</strong> processo civile, in corso di pubblicazione<br />

nei relativi Atti, nn. 17-18; R. Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. A<br />

proposito <strong>del</strong>l’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione e di non condivisibili interpretazioni<br />

<strong>del</strong>l’art. 345, 2° comma, c.p.c. (II), in Corr. giur. 2005, p. 1156 ss., spec. p. 1173; Id.,<br />

L’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione è rilevabile d’ufficio: le sezioni unite <strong>del</strong>la Corte di<br />

cassazione abbandonano un indirizzo risalente al 1923, in Foro it. 2005, I, c. 2660 ss.,<br />

spec. c. 2665 s.<br />

(5) Tanto che non sono mancate successive pronunce discordi da parte <strong>del</strong>la Sezione<br />

Lavoro <strong>del</strong>la Suprema Corte: cfr. ad esempio Cass., sez. lav., 27 giugno 2005, n.<br />

13723, dove si afferma che il contratto collettivo di lavoro non prodotto in primo grado<br />

può essere prodotto per la prima volta in appello, trattandosi di prova precostituita e perciò<br />

non vietata dall’art. 437, comma 2°, c.p.c.

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