27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 599<br />

Questa realtà, come ormai da tempo tutti sanno, non incontrò ostacoli<br />

nella giurisprudenza, che infatti elaborò la teoria <strong>del</strong> c.d. corpo unico, secondo<br />

la quale la procura a margine, al pari di quella in calce (24), anche se è<br />

formulata in termini generici e se non contiene alcun espresso riferimento al<br />

giudizio di cui si tratta, costituisce un corpo unico e inscindibile con l’atto<br />

cui accede e perciò, riferendosi necessariamente a questo, soddisfa il requisito<br />

<strong>del</strong>la specialità (25). Non è perciò un caso se, come è stato rilevato in<br />

dottrina, gli avvocati hanno « gli archivi zeppi di fogli firmati a margine » e<br />

pronti per essere utilizzati, nonché che « è assolutamente normale che una<br />

firma o una procura (generica) a margine, rilasciata ma non utilizzata per un<br />

certo processo, sia utilizzata, col consenso <strong>del</strong> mandante, per tutt’altro processo<br />

» (26).<br />

Col c.p.c. <strong>del</strong> 1940, dunque, nacquero e si affermarono le procure speciali<br />

che un’autorevole studioso, alla luce <strong>del</strong>la piega che hanno preso le cose, ha<br />

assai efficacemente definito « speciali-generiche », che a tutta prima « sembrano<br />

una contraddizione in termini e invece sono l’ovvia e inevitabile conseguenza<br />

non solo <strong>del</strong>la possibilità di rilasciare la c.d. procura speciale in margine o in<br />

calce agli atti processuali, ma anche <strong>del</strong>la innegabile inutilità di ogni ulteriore<br />

precisazione » (27).<br />

Se ne può dedurre che il legislatore <strong>del</strong> 1940, attribuendo in buona sostanza<br />

al difensore il compito di assicurare l’esistenza <strong>del</strong>l’incarico difensivo<br />

per il processo de quo agitur, mostrò di fidarsi appieno degli avvocati, ma la<br />

giurisprudenza non ne trasse le debite conseguenze, meno che mai riconoscendo<br />

che, per nominare il difensore, non fosse essenziale la forma scritta,<br />

che pur non è richiesta a pena di nullità dall’art. 83 e non sembra affatto ne-<br />

––––––––––––<br />

nota di Lo Cigno, In tema di nullità <strong>del</strong>la procura ad litem: omesso completamento <strong>del</strong><br />

mandato in bianco, che ritenne non necessario che la volontà <strong>del</strong>la parte di conferire<br />

l’incarico difensivo fosse trasfusa in una rigorosa formula sacramentale; Cass., 27 giugno<br />

1956, n. 2312, in Foro it. Rep. 1956, voce Procedimento in materia civile, n. 192, e<br />

Cass., 15 giugno 1968, n. 1936, in Giust. civ. 1969, I, p. 486, che sostennero la validità<br />

quale procura <strong>del</strong>la sola firma <strong>del</strong>la parte.<br />

(24) In proposito, è appena il caso di dire che, prima <strong>del</strong>l’avvento dei computer,<br />

l’essere la procura stesa in calce alla citazione lasciava ragionevolmente presumere che<br />

essa fosse stata effettivamente conferita proprio per il processo nel quale veniva utilizzata.<br />

(25) Tale teoria, che fu espressa già da Cass., 10 maggio 1961, n. 1105, in Foro it.<br />

Rep. 1961, voce Cassazione civile, n. 121, è tutt’oggi assolutamente pacifica: ex plurimis,<br />

v. Cass., 7 settembre 2004, n. 18006, ibid. 2004, voce cit., n. 178; Cass., 2 aprile 2004,<br />

n. 6514, ibid., n. 180.<br />

(26) Così Cipriani, La procura su foglio autonomo, cit., c. 541; Id., Procura su foglio<br />

separato, cit., c. 3158. V., altresì, Balena, Elementi di diritto processuale, cit., I,<br />

p. 191.<br />

(27) Cipriani, Procura su foglio separato, cit., c. 3158.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!