27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

652<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

sente nel ricorso in opposizione presentato al giudice. Opterei per una soluzione<br />

elastica, considerato che l’atto d’impulso previsto dal nuovo art. 616 è in effetti<br />

introduttivo di un nuovo segmento processuale, seppure per lo più reiterativo<br />

<strong>del</strong> ricorso presentato al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Comunque, se il cumulo fosse già presente nel ricorso iniziale, e il debitore<br />

nel termine previsto dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione, avesse coltivato soltanto la<br />

domanda riconvenzionale, il giudizio di opposizione dovrà ritenersi estinto.<br />

Un’ulteriore questione riguarda anche il momento di produzione degli<br />

effetti processuali e sostanziali <strong>del</strong>la domanda di opposizione all’esecuzione:<br />

a mio avviso, nonostante l’atto previsto dal nuovo art. 616 sia formalmente<br />

introduttivo, per ripetere la terminologia <strong>del</strong>la norma, <strong>del</strong> giudizio<br />

di merito, non può dubitarsi tuttavia che detti effetti possano considerarsi<br />

prodotti – quanto a quelli processuali – sin dal momento <strong>del</strong> deposito<br />

<strong>del</strong> ricorso in opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

stessa (26) ovvero, quanto a quelli sostanziali, dalla notificazione <strong>del</strong> ricorso<br />

e <strong>del</strong> decreto all’opposto. Per esemplificare, quindi, l’effetto <strong>del</strong>la litispendenza<br />

di cui all’art. 39, scaturirà dal deposito <strong>del</strong> ricorso e non anche<br />

dalla notificazione <strong>del</strong>l’atto di citazione nel termine perentorio previsto dal<br />

giudice <strong>del</strong>l’esecuzione dopo la sospensione; ancora, ove il debitore nel<br />

proporre opposizione abbia cumulato anche una domanda riconvenzionale,<br />

gli effetti sostanziali di questa domanda – ad esempio l’interruzione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione – si produrranno dal momento <strong>del</strong>la notificazione <strong>del</strong> ricorso e<br />

<strong>del</strong> decreto di fissazione <strong>del</strong>l’udienza ex art. 185 disp. att. e non solo a seguito<br />

<strong>del</strong>l’ulteriore coltivazione <strong>del</strong>l’opposizione.<br />

4. – Qualche cenno va fatto, poi, con riferimento all’eventualità che a<br />

promuovere l’opposizione sia uno dei creditori (il procedente o l’intervenuto<br />

munito di titolo esecutivo) nel caso il debitore opponente si avvalga <strong>del</strong>la<br />

nuova facoltà di cui al comma 3° <strong>del</strong> rinovellato art. 624 c.p.c.<br />

Come già ricordato, infatti, questo nuovo comma – non a torto definito<br />

un puzzle (27) – offre al debitore opposto, che abbia ottenuto la sospensione<br />

<strong>del</strong> processo esecutivo, di optare fra coltivare l’opposizione preannunciata con<br />

il ricorso ovvero chiedere al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione di estinguere – stando<br />

alla lettera <strong>del</strong>la norma – il solo pignoramento.<br />

In questa seconda, ancora più confusa, ipotesi – ed ammesso che se ne<br />

abbia il tempo (v. infra § 5) – il creditore opposto che non voglia lasciare<br />

estinguere il pignoramento può introdurre il giudizio di opposizione all’esecuzione,<br />

impedendo così l’estinzione <strong>del</strong>l’atto esecutivo.<br />

––––––––––––<br />

(26) Analogamente A.A. Romano, La nuova disciplina, cit., § 3, anche per il quale<br />

l’opposizione è già proposta con il ricorso di cui al comma 2° <strong>del</strong>l’art. 615.<br />

(27) Consolo, Il pignoramento preso sul serio, loc. cit.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!