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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 769<br />

sente anche a coloro che sono stati chiamati ad integrare il contraddittorio ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 331 c.p.c. di proporre l’impugnazione incidentale tardiva, tale disposizione<br />

innanzitutto ammette l’impugnazione incidentale tardiva di coloro<br />

contro i quali sia proposta l’impugnazione senza distinguere tra impugnazione<br />

principale ed impugnazione incidentale. È quindi pacifico che anche colui contro<br />

il quale sia proposta l’impugnazione incidentale possa a sua volta proporre<br />

impugnazione in via incidentale tardiva (7).<br />

L’unica strada per leggere nella sentenza in esame l’affermazione di un<br />

principio effettivamente sussistente nel nostro sistema è quella di ritenere -<br />

discostandosi tuttavia non poco dalle parole in concreto utilizzate - che la<br />

Corte si sia voluta richiamare al principio secondo il quale l’impugnazione<br />

incidentale tardiva è consentita alle sole parti contro le quali è stata proposta<br />

l’impugnazione. Ed infatti, fermo restando la precisazione che tale potere è<br />

concesso anche a coloro che sono stati chiamati ad integrare il contraddittorio<br />

ex art. 331 c.p.c., non v’è dubbio che l’art. 334 c.p.c. sancisca tale regola,<br />

escludendo le parti alle quali sia stata notificata l’impugnazione ex art. 332<br />

c.p.c.<br />

Si tratta tuttavia in ogni caso di una strada che, per quanto ci interessa<br />

in questa sede, non porta da nessuna parte visto che ne discenderebbe un ragionamento<br />

complessivo <strong>del</strong>la Corte che non potrebbe essere condiviso. Non<br />

si vede in particolare quale sia il « contrasto » paventato nella sentenza in<br />

commento tra la regola, diversa da quella enunciata dalla Corte, secondo la<br />

quale il termine per la proposizione <strong>del</strong> ricorso incidentale da parte di colui<br />

contro il quale sia stato già proposto altro ricorso incidentale è di 20 giorni e<br />

decorre dalla scadenza <strong>del</strong> deposito di quest’ultimo ricorso e non di quello<br />

principale, ed il principio di cui all’art. 334 c.p.c. relativamente ai soggetti<br />

legittimati a proporre l’impugnazione incidentale in via tardiva. La prima<br />

regola infatti non modifica di certo la cerchia dei soggetti legittimati ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 334 c.p.c.<br />

––––––––––––<br />

(7) V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, 3 a ed., Napoli 1960,<br />

p. 408; A. Attardi, Limiti di applicazione <strong>del</strong> gravame incidentale tardivo, in Riv. dir.<br />

proc. 1965, p. 173 ss., spec. p. 177; Id., Sul gravame incidentale tardivo <strong>del</strong>l’impugnante<br />

principale, in Giur. it. 1965, I, 1, c. 775 ss., spec. c. 776; F. Carpi, Note sui limiti<br />

di applicazione <strong>del</strong>l’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. e proc.<br />

civ. 1966, p. 708 ss., spec. p. 715 s.; M. De Cristofaro, sub art. 334, in Codice di procedura<br />

civile commentato, cit., p. 1640 ss., spec. p. 1641; N. Giudiceandrea, Le impugnazioni<br />

civili, I, Milano 1952, p. 239; E. Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano<br />

1973, p. 106 s.; G. Guarnieri, Le Sezioni Unite non rinunciano ai limiti oggettivi e soggettivi<br />

per l’impugnazione incidentale tardiva, in Corr. giur. 1992, p. 998 ss., spec.<br />

p. 1001.

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