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del fascicolo - Cedam

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550<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Bundesgerichtshof, quest’ultimo con sentenza emessa il 26 giugno 2003 (51).<br />

Quanto alla vicenda francese, il 9 settembre 2002 la Corte d’Appello di Parigi<br />

ha riformato la decisione adottata dal Conseil de prud’hommes di Fontainebleau<br />

asserendo che l’arresto, la deportazione e la sottoposizione a lavoro forzato <strong>del</strong><br />

soggetto leso, attuati dalla Potenza occupante con funzione strumentale ai propri<br />

disegni offensivi, andavano inquadrati nell’ambito di operazioni svolte dallo<br />

Stato tedesco nell’esercizio di una sua potestà pubblica, per cui i detti comportamenti,<br />

per quanto gravi, non sono stati ritenuti tali da poter vanificare il principio<br />

<strong>del</strong>l’esenzione <strong>del</strong>lo Stato straniero dalla giurisdizione civile (52).<br />

Stando ai dati forniti dalla pertinente giurisprudenza straniera ed emersi in<br />

seguito alla rapida ricognizione appena effettuata, è dunque alquanto azzardato<br />

e prematuro sostenere che uno Stato estero responsabile di aver compiuto crimini<br />

internazionali nell’ambito di comportamenti riconducibili a una manifestazione<br />

<strong>del</strong> suo potere di imperio, sia senz’altro assoggettabile alla giurisdizione<br />

civile di un altro Stato relativamente a cause di risarcimento collegate ai comportamenti<br />

suddetti, essendosi formata al riguardo una apposita norma consuetudinaria<br />

che non permette di beneficiare in questi casi <strong>del</strong>la tradizionale immunità<br />

<strong>del</strong>la quale altrimenti lo Stato straniero sarebbe ammesso a godere. Alla<br />

luce però degli stessi elementi forniti dalla prassi (internazionale e interna, recente<br />

e meno recente), neanche può più ritenersi pacifica e assolutamente acquisita<br />

la tesi contraria, in virtù <strong>del</strong>la quale nelle medesime fattispecie appena<br />

indicate uno Stato straniero deve essere di sicuro considerato immune dalla giurisdizione<br />

civile. Si va anzi sempre più evidenziando una corrente di pensiero<br />

propensa a escludere che Stati responsabili di gravi e significative violazioni dei<br />

diritti <strong>del</strong>l’uomo possano opporre il funzionamento <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>l’immunità<br />

in loro favore, specialmente allorquando essi vengano convenuti in giudizio per<br />

cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da persone fisiche nel<br />

territorio <strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong> foro (53).<br />

––––––––––––<br />

(51) Pubblicata in International Legal Materials 2003, 1030 ss. V. in merito Bianchi,<br />

L’immunité des Etats, cit., 78 s.; Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli<br />

Stati, cit., 658 s.; Pittrof, Compensation Claims for Human Rights Breaches Committed<br />

by German Armed Forces Abroad during the Second World War: Federal Court of Justice<br />

Hands Down Decision in the Distomo Case, in German Law Journal 2004, 15 ss.<br />

(52) Si consideri inoltre che il 18 maggio 2001 il Conseil de prud’hommes di Parigi<br />

si era dichiarato incompetente a esaminare un caso relativo a tre ex lavoratori forzati e<br />

analogo a quello <strong>del</strong> Sig. Bucheron, ritenendo sussistente l’immunità in favore <strong>del</strong>la<br />

Germania e aggiungendo comunque che i fatti dovevano ritenersi ormai prescritti e che<br />

l’assenza di un contratto determinava l’impossibilità di sottoporre la questione alla magistratura<br />

<strong>del</strong> lavoro.<br />

(53) Baratta, L’esercizio <strong>del</strong>la giurisdizione civile sullo Stato straniero, cit., 1202,<br />

sottolinea anzi come parte <strong>del</strong>la dottrina condivida l’ipotesi secondo la quale non possa<br />

negarsi la giurisdizione nel caso in cui « (…) lo Stato estero sia convenuto in giudizio per<br />

accertare le conseguenze civilistiche <strong>del</strong>la violazione di norme di ius cogens e in parti-

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