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del fascicolo - Cedam

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L’ARBITRATO E IL TIPOGRAFO LEGISLATORE<br />

(ELOGIO DELLA « RIENTRANZA »)<br />

1. – Il nuovo art. 817 c.p.c. (come introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006,<br />

n. 40) dispone nel comma 1° che: « Se la validità, il contenuto o l’ampiezza<br />

<strong>del</strong>la convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate<br />

nel corso <strong>del</strong>l’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza ».<br />

Segue il comma 2°, ove si legge che: « Questa disposizione si applica anche se<br />

i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta<br />

nel corso <strong>del</strong> procedimento. La parte che non eccepisce nella prima<br />

difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza,<br />

invalidità o inefficacia <strong>del</strong>la convenzione d’arbitrato, non può per<br />

questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile<br />

». Segue infine il comma 3°, nel quale si legge: « La parte, che non eccepisce<br />

nel corso <strong>del</strong>l’arbitrato che le conclusioni <strong>del</strong>le altre parti esorbitano dai limiti<br />

<strong>del</strong>la convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo ».<br />

Ho letto questa norma, come tutte le altre dedicate all’arbitrato dal d.lgs. n.<br />

40/2006, con lo spirito di chi riconosce (o dovrebbe riconoscere) quanto già sapeva.<br />

Come coordinatore <strong>del</strong>la Sottocommissione incaricata di redigere il progetto<br />

di decreto nella parte concernente l’arbitrato, infatti, avevo avuto occasione<br />

di soffermarmi più volte sul tema nel corso dei lavori; ed il testo definitivo<br />

<strong>del</strong> progetto fissava, su questo argomento come in altri, il risultato di un lavoro<br />

al quale anche io avevo attivamente partecipato.<br />

Se non che, mentre il comma 1° e il comma 3° hanno immediatamente occupato<br />

il posto che loro spettava nella mia memoria, nel leggere il comma 2° ho avuto<br />

l’impressione di avere le traveggole. Non ricordavo, infatti, un comma così lungo,<br />

composto da due frasi separate da un punto. Tra l’altro, i commi troppo lunghi hanno<br />

sempre suscitato la mia antipatia, tutte le volte in cui ho avuto la ventura di prestare<br />

la mia opera in occasione di progetti normativi; ed ho avuto immediatamente<br />

l’impressione che la seconda frase <strong>del</strong> comma 2° fosse mal collocata. Il precetto in<br />

essa contenuto, infatti, non riguarda soltanto l’incompetenza degli arbitri in ipotesi<br />

riscontrabile ai sensi di quanto emerge dalla prima frase <strong>del</strong>lo stesso comma 2°, ma<br />

anche l’incompetenza arbitrale prevista dal precedente comma 1°. Meglio sarebbe<br />

stato, dunque, isolare la seconda frase <strong>del</strong> comma 2° in un comma separato (comma<br />

3°), in modo che l’attuale comma 3° divenisse comma 4°.<br />

Sono andato allora a rileggere il testo definitivo <strong>del</strong> progetto, come era<br />

uscito dai lavori <strong>del</strong>la Commissione, ed ho potuto constatare che nel progetto le<br />

cose stavano come pensavo. La seconda frase <strong>del</strong> comma 2° era in realtà il<br />

comma 3°, mentre il comma 3° era in realtà il comma 4°.<br />

2. – Può avere quanto sopra una qualche conseguenza a livello interpretativo?<br />

Se il problema fosse soltanto quello di leggere ed applicare il nuovo art. 817 c.p.c.,

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