del fascicolo - Cedam
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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 585<br />
timo scritto difensivo, decorso il quale il processo si estingue, a meno che l’altra<br />
parte non provveda essa stessa alla notificazione <strong>del</strong>l’istanza nei venti giorni<br />
successivi alla scadenza di tale termine (62).<br />
A ben vedere, però, la dinamica appena descritta corrisponde perfettamente<br />
a quella <strong>del</strong>ineata dai primi tre commi <strong>del</strong>l’art. 8 che, in séguito agli<br />
emendamenti apportati dal d.lgs. n. 310 <strong>del</strong> 2004, consentono a ciascuna parte<br />
di notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza entro venti giorni decorrenti,<br />
oltre che dalla notifica <strong>del</strong>l’avverso scritto difensivo, anche dalla scadenza <strong>del</strong><br />
termine assegnato all’altra per provvedervi. L’interpretazione offerta, quindi,<br />
non sembra affatto condivisibile dal momento che svaluta, sino a cancellare <strong>del</strong><br />
tutto, il contenuto <strong>del</strong>l’art. 8, comma 4°, che invece aggiunge un quid pluris al<br />
meccanismo previsto dai commi precedenti e che, lungi dallo stabilire che il<br />
dies ad quem per notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza coincida con i<br />
termini di cui all’art. 8, commi 1°, 2° e 3°, individua espressamente nella scadenza<br />
di tali termini il dies a quo dal quale si dipartono ulteriori venti giorni per<br />
provvedere a tale atto di impulso, decorsi i quali il processo si perime.<br />
Per altro verso, riterrei che la lettura in esame sconti l’ulteriore difetto di<br />
consentire, assai inopportunamente, alla sola parte legittimata a notificare<br />
l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, ma che si astenga dal farlo senza neanche<br />
proseguire la trattazione scritta, di provocare la mors litis. È stato osservato, infatti,<br />
che in questo modo la norma si presterebbe ad un uso distorto, offrendo<br />
alla parte disinteressata alla sentenza di merito un agevole strumento per liberarsi<br />
<strong>del</strong> processo (63). Ma soprattutto, mi pare vada evidenziato che l’estin-<br />
––––––––––––<br />
(62) In tal senso, v., in giurisprudenza, Trib. Bari 11 luglio 2005 in Foro it. 2006, I,<br />
c. 595; Trib. Brindisi 10 giugno 2005, ibid., c. 609 ss., con nota adesiva di Poliseno. In<br />
dottrina, nello stesso senso, v. Ronco, Nuovo rito societario, cessazione <strong>del</strong>la trattazione<br />
scritta, omissione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza ed estinzione <strong>del</strong> processo (dove<br />
lo spirito <strong>del</strong>l’interprete cede a quello <strong>del</strong>l’enigmista), in Giur. it. 2005, p.1243 ss.; Dalmotto,<br />
op. ult. cit., p. 19; Montenero, Sulla decorrenza <strong>del</strong> termine per la notifica<br />
<strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza e sulle conseguenze <strong>del</strong>la sua inosservanza, in<br />
Giur. mer. 2005, p. 592 ss.<br />
Si segnala, altresì, che anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 28 dicembre<br />
2004 n. 310, il medesimo principio era stato enunciato, in giurisprudenza, da Trib.<br />
Viterbo 6 aprile 2005, Trib. Terni 28 febbraio 2005 e Trib. Verona 14 gennaio 2005, in<br />
Foro it. 2006, I, c. 936 ss.; Trib. Milano 2 dicembre 2004, in Foro it. 2006, I, c. 610 ss.,<br />
in Giur. it. 2005, p. 1240 ss., e in Giur. mer. 2005, p. 591 ss.; Trib. Ivrea 11 novembre<br />
2004 e Trib. Milano 16 settembre 2004, in Foro it. 2006, I, c. 610 ss. In dottrina, sostanzialmente<br />
nello stesso senso, sempre anteriormente alla novella <strong>del</strong> dicembre 2004, v.<br />
Sassani-Tiscini, op. cit., p. 196; Carratta, op. cit., p. 268 ss.; Arieta-De Santis, op. cit.,<br />
pp. 187 e 195 ss.; Sotgiu, op. cit., p. 178 ss.; Fava, in Alpa-Galletto (a cura di), Processo,<br />
arbitrato e conciliazione, cit., p. 68 s.<br />
(63) V., in proposito, i rilievi di Carratta, op. cit., p. 269.