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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 517<br />

lettura restrittiva <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, legge antitrust, perché in tal modo la<br />

legge <strong>del</strong> 1990 avrebbe implicitamente comportato, senza un’idonea giustificazione,<br />

una limitazione <strong>del</strong> novero dei rimedi già esperibili avanti l’A.g.o.,<br />

con grave detrimento per l’effettività <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni antitrust<br />

(50).<br />

Si tratta, semmai, di stabilire se i rimedi inibitori possano essere proposti<br />

solo da parte di imprenditori in regime di concorrenza con gli autori <strong>del</strong> comportamento<br />

anticompetitivo, secondo il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> rimedio tipico in materia di<br />

concorrenza sleale, ovvero se tali domande possano essere proposte anche dai<br />

consumatori, ai quali è oramai riconosciuta, con la sentenza n. 2207 <strong>del</strong> 2005<br />

<strong>del</strong>le Sezioni Unite, la possibilità di ottenere la tutela civile a fronte di violazioni<br />

antitrust. Tale materia partecipa <strong>del</strong>la nota vexata quaestio relativa alla configurabilità<br />

di un’azione inibitoria atipica (51), ma potrebbe trovare una soluzione<br />

favorevole al riconoscimento <strong>del</strong>la tutela inibitoria a favore dei consumatori<br />

anche nell’ambito <strong>del</strong>la ricostruzione in termini rigorosamente tipici dei<br />

rimedi in discorso, attraverso un’applicazione estensiva <strong>del</strong> disposto di cui<br />

all’art. 2599 c.c., poiché la generalizzazione <strong>del</strong>l’accesso alla protezione antitrust<br />

a chiunque abbia interesse (Cass., sez. un., n. 2207/2005), manifesta la<br />

possibilità che a fronte di un comportamento anticoncorrenziale si presenti un<br />

identico bisogno di tutela, a prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita da<br />

chi esercita il rimedio di volta in volta considerato, e ciò non può non valere<br />

anche ai fini <strong>del</strong>la concessione <strong>del</strong>la protezione inibitoria (52).<br />

5. – È d’uopo, a questo punto, osservare che il riferimento, contenuto<br />

nell’art. 33, comma 2°, legge n. 287/1990, alle pronunce declaratorie <strong>del</strong>la nullità<br />

<strong>del</strong>le intese e a quelle di condanna al pagamento dei danni conseguenti a<br />

––––––––––––<br />

rimento alla tipologia di pregiudizio, richiesto ai fini <strong>del</strong>la loro concessione (cfr. Cass.,<br />

sez. un., 23 novembre 1995, n. 12103, in Resp. civ. prev. 1996, 637, con nota di A. Dassi,<br />

Appunti sul danno da concorrenza sleale). Sempre sulla base <strong>del</strong> menzionato richiamo<br />

giurisprudenziale App. Roma, 16 agosto 2001, cit., afferma la possibilità di esperire rimedi<br />

inibitori avverso comportamenti anticoncorrenziali anche dopo l’entrata in vigore<br />

<strong>del</strong>la legge n. 287 <strong>del</strong> 1990.<br />

(50) Per una diversa conclusione nel senso di un’applicazione analogica <strong>del</strong>l’art.<br />

2599 c.c. in materia antitrust nell’ambito di un’approfondita disamina <strong>del</strong>le forme<br />

di tutela previste dall’art. 33 legge n. 287 <strong>del</strong> 1990 cfr. I. Pagni, Tutela specifica e tutela<br />

per equivalente, Milano 2004, 179 ss., v. spec. 231 ss.<br />

(51) Cfr. riguardo a tale questione C. Rapisarda-M. Taruffo, Inibitoria (azione), I)<br />

Diritto processuale civile, in Enc. giur., vol. XVII, Roma 1989, 7 ss., a cui si ritiene di<br />

fare opportuno rinvio anche per i riferimenti ivi citati.<br />

(52) D’altro canto, in dottrina (L. Montesano, La tutela giurisdizionale dei diritti, in<br />

Trattato di diritto civile, XVI, Torino 1985, 101, nota 21, e 174) si è osservata in generale<br />

l’utilità <strong>del</strong> riferimento all’art. 100 c.p.c. in sede di interpretazione estensiva <strong>del</strong>le<br />

ipotesi in cui è prevista un’azione tipica, come in materia di inibitoria.

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