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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 799<br />

cato il giudice viceversa ritenuto competente, al fine di consentire alle parti interessate<br />

la riassunzione <strong>del</strong> processo dinanzi a questi, e quindi la translatio judicii.<br />

Prevedibilmente, ove si impostasse l’analisi muovendo dal presupposto<br />

che l’art. 645 c.p.c. integra un’ipotesi di competenza funzionale inderogabile, si<br />

dovrebbe coerentemente desumere che il meccanismo <strong>del</strong>la translatio judicii<br />

non possa in tali ipotesi operare e che la sentenza dichiarativa <strong>del</strong>l’incompetenza<br />

<strong>del</strong> giudice adito con riferimento già alla fase monitoria, oltre a determinare<br />

la nullità <strong>del</strong> decreto, non sarebbe idonea ad altro se non alla definitiva<br />

chiusura <strong>del</strong> procedimento (9).<br />

In realtà, non si intravedono argomenti ostativi alla diversa soluzione <strong>del</strong>la<br />

translatio, che potrebbe risultare più conveniente, o quanto meno più flessibile<br />

per le parti: è vero infatti che anche per effetto <strong>del</strong>l’adesione alla tesi legata al<br />

concetto di competenza funzionale e inderogabile, al preteso creditore rimarrebbe<br />

comunque l’illimitata facoltà di riproporre la propria azione, in sede monitoria<br />

come ordinaria; ma è altrettanto vero che l’opzione nel senso <strong>del</strong>la translatio<br />

sortisce l’unica conseguenza, certo non svantaggiosa, di ampliare le facoltà<br />

a disposizione <strong>del</strong>le parti, le quali potrebbero riassumere e proseguire il<br />

giudizio già intrapreso, oppure lasciarlo estinguere senza che ciò impedisca,<br />

eventualmente ed in seguito, di incardinarlo ex novo (10).<br />

È utile d’altro canto avvertire che, portando alle naturali conseguenze la<br />

teoria <strong>del</strong>la natura funzionale e inderogabile <strong>del</strong>la competenza <strong>del</strong> giudice<br />

<strong>del</strong>l’opposizione a decreto ingiuntivo, si dovrebbe senz’altro negare in tale sede<br />

l’operatività <strong>del</strong> sistema di deroga previsto dall’art. 38, comma 2°, c.p.c.<br />

Si deve infatti ritenere che l’adesione <strong>del</strong>l’opposto (attore in senso sostanziale)<br />

all’indicazione <strong>del</strong> giudice competente per territorio formulata dall’opponente<br />

(convenuto in senso sostanziale) non possa avere alcun rilievo al di fuori<br />

dei casi in cui la competenza è derogabile (11).<br />

Il giudice investito di competenza funzionale, pertanto, a fronte di rituale<br />

eccezione di parte tesa al rilievo <strong>del</strong>l’incompetenza territoriale, e indipendentemente<br />

da qualunque eventuale manifestazione di segno concorde ad opera <strong>del</strong>la<br />

controparte, non potrebbe mai cancellare automaticamente la causa dal ruolo<br />

con ordinanza, ma dovrebbe, al contrario, pronunciarsi con sentenza sull’eccezione<br />

medesima, statuendo altresì sulle spese processuali (12), non essendo<br />

affatto concepibile l’emanazione di un provvedimento che si limiti asetticamente<br />

a ratificare un accordo di deroga rispetto a competenze inderogabili.<br />

Alla stregua di quanto sinora esposto, ad ogni modo, spicca la scissione tra<br />

competenza a ricevere l’opposizione, comunque attribuita al giudice che ha<br />

––––––––––––<br />

(9) È, questa, l’opinione di Minotto, op. cit., p. 619.<br />

(10) Di questo avviso Garbagnati, op. cit., p. 214 ss.<br />

(11) In tal senso, Cass., 10 giugno 1997, n. 5174.<br />

(12) Così, Cass., 8 febbraio 1986, n. 811; Cass., 7 giugno 1985, n. 3415.

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