del fascicolo - Cedam
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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />
cessaria per il raggiungimento <strong>del</strong>lo scopo. Giust’al contrario, la giurisprudenza<br />
continuò a sostenere quel che sosteneva prima <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> 1923,<br />
e cioè che la procura dovesse necessariamente essere rilasciata con atto fidefacente.<br />
Fu così che nel 1997, « per porre fine agli inconvenienti derivanti da un<br />
orientamento giurisprudenziale ultraformalistico » (28), secondo il quale le<br />
procure rilasciate sul foglio autonomo materialmente spillato all’atto processuale<br />
dovevano considerarsi affette da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio<br />
in quanto il difensore poteva certificare solo le procure veramente in margine<br />
o in calce (29), il legislatore, con legge n. 141/1997, alla fine <strong>del</strong> comma 3°<br />
<strong>del</strong>l’art. 83 c.p.c., precisò: « La procura si considera apposta in calce anche<br />
se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto<br />
cui si riferisce ». Cioè a dire, il legislatore non si contentò di affermare che<br />
la procura stesa sul c.d. foglio autonomo e spillato è valida, ma, dando per<br />
scontata la validità, stabilì che tale procura si considera addirittura in calce,<br />
che è « una innegabile finzione » (30). Sì che, dopo qualche iniziale incertezza<br />
<strong>del</strong>la giurisprudenza (31), si è ormai da tempo tutti d’accordo nel riconoscere<br />
che la procura su foglio separato congiunto all’atto, anche se non<br />
contiene alcun espresso riferimento al giudizio nel quale è utilizzata, deve<br />
considerarsi “speciale” esattamente come se stesse in calce (32).<br />
Si è così fatto un altro grande passo avanti sulla strada <strong>del</strong>la sdrammatizzazione<br />
<strong>del</strong>la forma <strong>del</strong>la nomina <strong>del</strong> difensore, in quanto, mentre la pro-<br />
––––––––––––<br />
(28) Così Balena, Elementi di diritto processuale, cit., I, p. 190.<br />
(29) Il principio fu pronunciato da Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869, in<br />
Foro it. 1995, I, c. 537, che, nel comporre il contrasto sorto sul punto fra le sezioni semplici,<br />
optò per l’interpretazione più rigorosa.<br />
(30) In tal senso, v. Cipriani, Le finzioni nel processo civile, in Rass. dir. civ.<br />
2002, p. 52.<br />
(31) Cass., 27 novembre 1997, n. 12003, in Foro it. Rep. 1997, voce Cassazione civile,<br />
n. 108; Cass., 21 giugno 1997, n. 5569, ivi 1997, I, c. 3152, secondo le quali « ancor<br />
dopo la l. n. 141/1997, la procura su foglio separato congiunto all’atto, se non contiene<br />
alcun preciso riferimento all’atto, è nulla ».<br />
(32) In dottrina, v. Cipriani, La procura su foglio separato, cit., c. 3158; Acone,<br />
Realtà e trasfigurazione <strong>del</strong>la procura speciale alle liti, in Corriere giur. 1998, p. 1184;<br />
A. Finocchiaro, Un’interpretazione <strong>del</strong>la legge 141/1997 che contrasta con l’obbiettivo<br />
<strong>del</strong> parlamento, in Guida al diritto 1997, n. 26, p. 40; Evangelista, La procura su foglio<br />
separato: spunti per una rinnovata riflessione, in Gazzetta giuridica Italia-Oggi 1997,<br />
p. 32, 7; Deluca, Commento alla l. 27 maggio 1997, n. 141, in Nuove leggi civ. 1997,<br />
p. 1301. In giurisprudenza, cfr. Cass., 2 aprile 2004, n. 6521, in Foro it. Rep. 2004, voce<br />
Cassazione civile, n. 90; Cass., 24 settembre 2002, n. 13910, ibid. 2002, voce cit., n. 170;<br />
Cass., 28 giugno 2000, n. 8789 ibid. 2000, voce cit., n. 159; Cass., 13 gennaio 1999,<br />
n. 288, ibid. 1999, voce cit., n. 166; Cass., 16 dicembre 1998, n. 12610, ibid. 1998, voce<br />
cit., n. 167; Cass., 22 luglio 1998, n. 7182, ibid., n. 169.