27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

600<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

cessaria per il raggiungimento <strong>del</strong>lo scopo. Giust’al contrario, la giurisprudenza<br />

continuò a sostenere quel che sosteneva prima <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> 1923,<br />

e cioè che la procura dovesse necessariamente essere rilasciata con atto fidefacente.<br />

Fu così che nel 1997, « per porre fine agli inconvenienti derivanti da un<br />

orientamento giurisprudenziale ultraformalistico » (28), secondo il quale le<br />

procure rilasciate sul foglio autonomo materialmente spillato all’atto processuale<br />

dovevano considerarsi affette da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio<br />

in quanto il difensore poteva certificare solo le procure veramente in margine<br />

o in calce (29), il legislatore, con legge n. 141/1997, alla fine <strong>del</strong> comma 3°<br />

<strong>del</strong>l’art. 83 c.p.c., precisò: « La procura si considera apposta in calce anche<br />

se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto<br />

cui si riferisce ». Cioè a dire, il legislatore non si contentò di affermare che<br />

la procura stesa sul c.d. foglio autonomo e spillato è valida, ma, dando per<br />

scontata la validità, stabilì che tale procura si considera addirittura in calce,<br />

che è « una innegabile finzione » (30). Sì che, dopo qualche iniziale incertezza<br />

<strong>del</strong>la giurisprudenza (31), si è ormai da tempo tutti d’accordo nel riconoscere<br />

che la procura su foglio separato congiunto all’atto, anche se non<br />

contiene alcun espresso riferimento al giudizio nel quale è utilizzata, deve<br />

considerarsi “speciale” esattamente come se stesse in calce (32).<br />

Si è così fatto un altro grande passo avanti sulla strada <strong>del</strong>la sdrammatizzazione<br />

<strong>del</strong>la forma <strong>del</strong>la nomina <strong>del</strong> difensore, in quanto, mentre la pro-<br />

––––––––––––<br />

(28) Così Balena, Elementi di diritto processuale, cit., I, p. 190.<br />

(29) Il principio fu pronunciato da Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869, in<br />

Foro it. 1995, I, c. 537, che, nel comporre il contrasto sorto sul punto fra le sezioni semplici,<br />

optò per l’interpretazione più rigorosa.<br />

(30) In tal senso, v. Cipriani, Le finzioni nel processo civile, in Rass. dir. civ.<br />

2002, p. 52.<br />

(31) Cass., 27 novembre 1997, n. 12003, in Foro it. Rep. 1997, voce Cassazione civile,<br />

n. 108; Cass., 21 giugno 1997, n. 5569, ivi 1997, I, c. 3152, secondo le quali « ancor<br />

dopo la l. n. 141/1997, la procura su foglio separato congiunto all’atto, se non contiene<br />

alcun preciso riferimento all’atto, è nulla ».<br />

(32) In dottrina, v. Cipriani, La procura su foglio separato, cit., c. 3158; Acone,<br />

Realtà e trasfigurazione <strong>del</strong>la procura speciale alle liti, in Corriere giur. 1998, p. 1184;<br />

A. Finocchiaro, Un’interpretazione <strong>del</strong>la legge 141/1997 che contrasta con l’obbiettivo<br />

<strong>del</strong> parlamento, in Guida al diritto 1997, n. 26, p. 40; Evangelista, La procura su foglio<br />

separato: spunti per una rinnovata riflessione, in Gazzetta giuridica Italia-Oggi 1997,<br />

p. 32, 7; Deluca, Commento alla l. 27 maggio 1997, n. 141, in Nuove leggi civ. 1997,<br />

p. 1301. In giurisprudenza, cfr. Cass., 2 aprile 2004, n. 6521, in Foro it. Rep. 2004, voce<br />

Cassazione civile, n. 90; Cass., 24 settembre 2002, n. 13910, ibid. 2002, voce cit., n. 170;<br />

Cass., 28 giugno 2000, n. 8789 ibid. 2000, voce cit., n. 159; Cass., 13 gennaio 1999,<br />

n. 288, ibid. 1999, voce cit., n. 166; Cass., 16 dicembre 1998, n. 12610, ibid. 1998, voce<br />

cit., n. 167; Cass., 22 luglio 1998, n. 7182, ibid., n. 169.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!