27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

582<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

quella medesima data decorressero « in modo identico per entrambe le parti » i<br />

quindici giorni (poi innalzati a venti) previsti dall’art. 8, comma 4°, entro i quali,<br />

a pena di estinzione <strong>del</strong> processo, avrebbe dovuto essere notificata l’istanza<br />

di fissazione <strong>del</strong>l’udienza (57).<br />

La proposta, poi confortata dall’intervento <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong>egato che<br />

modificò il testo originario <strong>del</strong>l’art. 8, comma 4°, inserendo, dopo le parole<br />

« successivi alla scadenza », le parole « dei termini di cui ai commi precedenti<br />

» (art. 4, comma 3°, lett. h), n. 6, d.lgs. n. 37 <strong>del</strong> 2004), si basava su una lettura<br />

integrativa e, in buona misura, creativa <strong>del</strong>l’art. 8. Proprio per questo essa<br />

non lasciava pienamente soddisfatti e prestava il fianco a qualche critica, pur<br />

dovendosi ammettere che rappresentava l’unica via possibile per venir fuori da<br />

una altrimenti inevitabile impasse capace di provocare una vera e propria paralisi<br />

<strong>del</strong> procedimento e, nel contempo, per conferire certezza in ordine ai poteri<br />

processuali <strong>del</strong>le parti e completezza alla norma.<br />

Come poc’anzi osservato, il legislatore, molto opportunamente, ha di recente<br />

posto rimedio alla evidenziata lacuna provvedendo ad aggiungere, in fine<br />

all’art. 8, comma 1°, lett. c), comma 2°, lett. c) e comma 3°, lett. b), d.lgs. n. 5<br />

<strong>del</strong> 2003, le parole « ovvero dalla scadenza <strong>del</strong> relativo termine » (art. 3, comma<br />

1°, d.lgs. n. 310 <strong>del</strong> 2004), col risultato di generalizzare il principio per cui<br />

alla notifica di qualsivoglia atto difensivo ovvero alla scadenza <strong>del</strong> termine concesso<br />

ad una parte per replicare può sempre seguire la richiesta di fissazione di<br />

udienza su istanza <strong>del</strong>le altre parti.<br />

La novella <strong>del</strong> dicembre 2004, però, non ha chiarito, forse anche perché il<br />

problema non è stato avvertito dalla dottrina, se la parte che non ha ricevuto la<br />

notificazione né <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza né di un atto difensivo<br />

sia tenuta necessariamente a notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza oppure<br />

possa anche proseguire la trattazione scritta <strong>del</strong>la causa.<br />

Nel silenzio <strong>del</strong> legislatore, direi che, in assenza di un espresso divieto,<br />

non sussiste alcun valido motivo per sottrarre alla parte il potere di decidere la<br />

strategia processuale più appropriata e dunque di scegliere, a fronte <strong>del</strong>l’inerzia<br />

<strong>del</strong>l’avversario, se chiedere immediatamente l’udienza ovvero notificargli<br />

una nuova memoria al fine, ad esempio, di meglio articolare le proprie<br />

difese oppure, laddove sia ancora in tempo, di dedurre ulteriori mezzi istruttori<br />

(58). Anzi, tale lettura mi sembra confortata proprio dal dettato <strong>del</strong>l’art. 8,<br />

––––––––––––<br />

(57) In tal senso, v. Briguglio, op. cit., p. 92. Con riferimento alla situazione<br />

creatasi dopo gli emendamenti apportati dal d.lgs. n. 37 <strong>del</strong> 2004, v. Sassani-Tiscini, in<br />

Sandulli- Santoro-Sassani (a cura di), La riforma <strong>del</strong>le società. Aggiornamento commentato,<br />

Torino 2004, p. 192 ss.; Arieta-De Santis, op. cit., p. 185 ss.; Carratta, op. cit.,<br />

p. 255 ss.<br />

(58) In senso favorevole rispetto a questa soluzione, v. anche Dalmotto, in Chiarloni,<br />

Il nuovo processo societario, (commentario diretto da). Aggiornamento, Bologna

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!