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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 667<br />

incompatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali di tale forma di<br />

presidio giurisdizionale, indiscutibilmente caratterizzata dalla provvisorietà<br />

degli effetti <strong>del</strong> provvedimento (59).<br />

Laddove, invece, notoriamente, l’autorità va riferita alla stabilità e forza<br />

proprie <strong>del</strong>la regiudicata formale e materiale.<br />

Tuttavia, se nelle claudicanti formulazioni degli artt. 669-octies c.p.c. e<br />

23 d.lgs. n. 5 <strong>del</strong> 2003 può leggersi almeno il principio per cui il provvedimento<br />

cautelare non ha alcuna autorità, in generale, e quindi meno che mai in<br />

altri processi a cognizione piena o sommaria che siano relativi allo stesso diritto<br />

già cautelato o diritti connessi (60), il che ha senso quanto ai provvedimenti<br />

cautelari, assolutamente illogica è la formulazione di identica regola<br />

quanto al provvedimento di estinzione <strong>del</strong> pignoramento, che il giudice pronuncia<br />

ai sensi <strong>del</strong> comma 3° <strong>del</strong>l’art. 624 c.p.c.<br />

Come è evidente a tutti, e conclusivamente, infatti: a) questa ordinanza<br />

non può avere alcuna autorità, non solo nemmeno lontanamente accostabile a<br />

quella <strong>del</strong>la regiudicata, ma anche a quella – ammesso che si riesca ad individuarla<br />

in qualche modo (61) – che gli artt. 669-octies e 23 citt. comunque attribuiscono<br />

ai provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata: infatti, mentre<br />

questi ultimi pur sempre proteggono diritti soggettivi <strong>del</strong> beneficiario, il<br />

provvedimento di estinzione <strong>del</strong> processo ha rilievo e portata meramente endoprocessuale,<br />

senza coinvolgere posizioni sostantive materiali <strong>del</strong>le parti; b)<br />

non è possibile capire quali possano essere i diversi processi in cui potrebbe<br />

venire in rilievo questa chimerica autorità <strong>del</strong>l’ordinanza di estinzione <strong>del</strong> pignoramento:<br />

certo non in processi cognitivi – pieni o sommari che siano –<br />

pregiudicabili solo dall’efficacia di accertamento di cui all’art. 2909 c.c. – ma<br />

nemmeno in quelli esecutivi, non essendo sensatamente ipotizzabile che<br />

l’estinzione di un processo esecutivo, o addirittura <strong>del</strong> solo pignoramento,<br />

possa avere una qualche influenza su esecuzioni nuove e diverse, finanche<br />

riunite a quella estinta o aventi ad oggetto gli stessi beni aggrediti nella procedura<br />

estinta.<br />

Il vero è che la previsione è frutto di una clamorosa svista, anche a voler<br />

seguire questo asistematico legislatore nell’equazione per cui la sospensione<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione sta alla causa di opposizione come il provvedimento cautelare<br />

anticipatorio sta alla causa di merito: a tutto voler concedere, infatti, la previsione<br />

avrebbe avuto un qualche senso se si fosse detto che a non avere autorità<br />

in diversi processi fosse stata l’ordinanza di sospensione, non anche<br />

quella di estinzione <strong>del</strong> pignoramento.<br />

Infatti, se può sostenersi che la prima ordinanza ha natura lato sensu<br />

––––––––––––<br />

(59) Sul tema, rinvio ancora al mio Il processo cautelare uniforme, cit., p. 47 ss.<br />

(60) Recchioni, op. ult. cit., p. 51.<br />

(61) V. ancora, Recchioni, op. loc. ult. cit.

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