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del fascicolo - Cedam

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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

emesso il decreto, e competenza a decidere nel merito, la quale spetta al giudice<br />

che sarebbe stato competente per la fase monitoria.<br />

Si potrebbe peraltro aggiungere che tale ricostruzione è perfino suscettibile<br />

di rafforzare la tesi in virtù <strong>del</strong>la quale l’art. 645 c.p.c. configura un’ipotesi di<br />

competenza funzionale in capo al giudice che ha emesso il decreto, poiché se non<br />

esistesse detto nesso di funzionalità ad operare un indefettibile collegamento tra la<br />

fase monitoria e quella <strong>del</strong>l’opposizione, avuto riguardo alla competenza, si dovrebbe<br />

allora ammettere che l’opposizione stessa possa esser proposta, in simili<br />

circostanze, direttamente al giudice che avrebbe dovuto essere investito <strong>del</strong> procedimento<br />

per ingiunzione, in luogo di quello (incompetente) adito.<br />

Ed in effetti non si giustificherebbero remore a definire la competenza a<br />

ricevere l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. al medesimo<br />

giudice che lo ha reso, come funzionale, purché non si faccia discendere<br />

da tale qualificazione una pretesa assoluta inderogabilità <strong>del</strong>la competenza a<br />

decidere sull’opposizione, che invero non pare ravvisabile nell’assetto normativo<br />

vigente in materia.<br />

4. – Potrebbe, ancora, verificarsi l’eventualità che sussistano ragioni di<br />

connessione tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed altra causa, idonee,<br />

a norma degli artt. 31 ss. c.p.c., a determinare modificazioni di competenza<br />

proprio in favore <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’« altra » causa, diversa da quella di opposizione<br />

a decreto monitorio (ad esempio, allorché la proposizione di una riconvenzionale<br />

ecceda, per valore, la competenza <strong>del</strong> giudice di pace, competente<br />

per l’opposizione a decreto ingiuntivo).<br />

Tale eventualità si è bensì riscontrata in concreto, suscitando una serie di<br />

interventi giurisprudenziali che hanno sollevato vivaci dibattiti nella dottrina, la<br />

quale si è così interrogata una volta di più sul senso di una interpretazione rigorosa<br />

<strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c. (13).<br />

Il nodo <strong>del</strong>la questione verte anche in detta ipotesi sulla possibilità che il<br />

giudice <strong>del</strong>l’opposizione a decreto ingiuntivo, correttamente investito a norma<br />

<strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c. e competente sin dalla fase sommaria, declini la propria potestà<br />

decisoria nella fattispecie concreta, in favore di altro giudice; alternativamente,<br />

si potrebbe viceversa ritenere che lo stesso conservi invece la propria<br />

competenza per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, salva la<br />

––––––––––––<br />

(13) La prevalente giurisprudenza di legittimità propende per l’insensibilità <strong>del</strong><br />

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo alle deroghe di competenza per ragioni di<br />

connessione, o anche di continenza: cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 23 luglio 2001, n.<br />

10011, in Foro it. 2001, I, c. 3613, con riferimento alla continenza; e la già indicata<br />

Cass., Sez. Un., 8 marzo 1996, n. 1835, cit., con riguardo alla connessione. La dottrina<br />

pare invece schierata in buona parte nel senso contrario: si veda, per tutti, la ricostruzione<br />

effettuata da Tedoldi-Merlo, in Capponi (opera diretta da), op. cit., p. 369 ss., ove gli opportuni<br />

richiami.

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