27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 661<br />

Ove, infatti, questa sia la scelta <strong>del</strong> debitore – che, anche se apparentemente<br />

molto appetibile, credo invece resterà ipotesi eccezionale se persuade<br />

quanto dirò a breve – quando il creditore per disattenzione o scelta non si attivi<br />

nel termine perentorio posto per la instaurazione o per la riassunzione <strong>del</strong>la<br />

causa di merito il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione non avrà alternativa alla dichiarazione<br />

di estinzione <strong>del</strong> pignoramento.<br />

Questo anomalo effetto estintivo, dunque, potrà verificarsi solo al contestuale<br />

ricorrere di entrambe le condizioni: sospensione disposta dal giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione e istanza <strong>del</strong> debitore opponente.<br />

In secondo luogo, occorre individuare il termine entro il quale l’opponente<br />

potrà inoltrare l’istanza (48) di estinzione <strong>del</strong> pignoramento: e qui,<br />

nel silenzio <strong>del</strong>la norma, considerato che detta istanza è alternativa all’introduzione<br />

o riassunzione (49), a seconda <strong>del</strong>le ipotesi, <strong>del</strong>la causa di opposizione,<br />

il termine non può che coincidere con quello previsto dall’art. 616<br />

c.p.c. nuovo testo per l’instaurazione, riassunzione o promuovimento che sia,<br />

<strong>del</strong>la causa di « merito » (50).<br />

In realtà, ricordando la disciplina <strong>del</strong> « doppio binario », che ho posto in<br />

evidenza qualche pagina prima, pronunciato il provvedimento di sospensione,<br />

la coltivazione <strong>del</strong>l’opposizione diviene meramente facoltativa per le parti<br />

interessate, sicché non v’è ragione – né possibilità tecnica, invero – che il<br />

giudice <strong>del</strong>l’esecuzione sospendendo il processo fissi il termine perentorio per<br />

introdurre una causa che, invece, il comma 3° <strong>del</strong>l’art. 624 reputa come meramente<br />

eventuale.<br />

Insomma, il termine (perentorio) dovrà esser fissato dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione,<br />

ma al solo scopo di stabilire il dies ad quem entro il quale l’opponente<br />

potrà esercitare la nota alternativa, non anche per la necessaria instaurazione<br />

– pena l’estinzione <strong>del</strong>l’opposizione – di una causa ormai svincolata<br />

dalla cautela concessa e proponibile ad libitum.<br />

––––––––––––<br />

(48) Per le forme e sviluppi procedimentali secondo il rito camerale, v. le precisazioni<br />

di A.A. Romano, op. cit., § 3.<br />

(49) Il che implica, come ben evidenzia già Bove, op. cit., p. 291, che il nuovo sistema<br />

<strong>del</strong>l’art. 624 c.p.c. possa entrare in funzione solo quando la sospensione viene concessa<br />

prima <strong>del</strong>la introduzione–riassunzione <strong>del</strong>la causa: essa va dunque esclusa quando<br />

l’istanza di sospensione viene proposta – cosa certamente ammissibile – successivamente<br />

all’instaurazione <strong>del</strong>la opposizione stessa. All’evidenza, in questa ipotesi, manca la possibilità<br />

stessa <strong>del</strong>l’alternativa fra introduzione e estinzione <strong>del</strong> pignoramento visto che la<br />

causa è già stata introdotta; analogamente, A.A. Romano, La nuova disciplina, cit., § 5.<br />

(50) Analogamente, Bove, op. cit., p. 292, il quale nota anche, opportunamente,<br />

l’ulteriore imperfezione <strong>del</strong>la norma in riferimento alla possibilità che il termine fissato<br />

dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione per l’instaurazione <strong>del</strong>la causa di merito non consideri<br />

l’eventuale appendice impugnatoria ove contro l’ordinanza di sospensione sia interposto<br />

reclamo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!