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del fascicolo - Cedam

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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

che il mancato rispetto <strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong>l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza comporti, per la parte che ha notificato l’istanza, la decadenza<br />

dalla facoltà di domandare l’udienza (73) e, per quelle che hanno ricevuto la<br />

notificazione, la possibilità di surrogarsi alla parte inattiva e di chiedere, nel<br />

termine di deposito <strong>del</strong>le note di cui all’art. 10, la pronuncia <strong>del</strong> decreto di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza (74).<br />

La proposta ha il pregio non soltanto di preservare i diritti di tutte le parti e<br />

di restituire coerenza all’impianto processuale, ma anche di essere in linea con i<br />

principi generali, vuoi perché la perentorietà di un termine implica la mera decadenza<br />

dall’esercizio <strong>del</strong> potere cui quel termine è collegato e non certo, di regola,<br />

la decadenza dall’esercizio di ogni potere processuale che deriverebbe<br />

dall’estinzione (75); vuoi perché tale sanzione, che non è neanche espressamente<br />

prevista per il caso di specie, si rivelerebbe obiettivamente eccessiva a<br />

fronte <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>la legge processuale; vuoi, infine, perché, diversamente<br />

opinando, « si finirebbe per concedere ad una parte, non interessata alla<br />

definizione <strong>del</strong> giudizio, un’arma troppo forte » (76).<br />

––––––––––––<br />

(73) In tal senso, v. Trisorio Liuzzi, op. cit., § 9.8; Arieta-De Santis, op. cit., p. 220<br />

s.; Sotgiu, op. cit., p. 184. In giurisprudenza, v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 29 novembre<br />

2005, in www.judicium.it.<br />

(74) In tal senso, v. Trisorio Liuzzi, op. cit., § 9.8; Arieta-De Santis, op. cit., p. 221;<br />

M. Fabiani, Le attività <strong>del</strong> giudice, cit., § 6.2; Id., La partecipazione <strong>del</strong> giudice, cit.,<br />

pp. 170 e 198; Poliseno, op. cit., p. 263. Se poi nessuna parte provveda al deposito, sembrerebbe<br />

doversi ritenere che, utilizzando la valvola di sicurezza <strong>del</strong> sistema offerta<br />

dall’art. 13, comma 5°, « le parti diverse dall’istante dovrebbero essere messe in condizione<br />

di esercitare gli stessi poteri processuali che avrebbero potuto esercitare nel momento<br />

in cui hanno ricevuto la notificazione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza (poi<br />

non depositata), senza che nei loro confronti assuma rilevanza il maturare di eventuali,<br />

successive preclusioni » (così Carratta, op. cit., p. 280 s.). Per Ziino, op. cit., § 10.1, invece,<br />

« nel caso di mancato deposito <strong>del</strong>l’istanza deve inoltre ritenersi che il potere di<br />

chiedere la fissazione di udienza non si sia consumato: ne deriva che la parte conserva la<br />

facoltà di notificare una nuova istanza di fissazione di udienza ». Secondo Ventura, op.<br />

cit., p. 215, in caso di omesso deposito <strong>del</strong>l’istanza, la controparte potrebbe scegliere se<br />

proseguire la trattazione scritta oppure « porvi fine proponendo a sua volta l’istanza di<br />

fissazione <strong>del</strong>l’udienza ». Si segnala, altresì, la posizione di Sotgiu, op. cit., p. 184, il<br />

quale osserva che in mancanza di deposito, anche tardivo, <strong>del</strong>l’istanza, « il processo può<br />

essere in ogni tempo proseguito attraverso la notificazione ed il successivo deposito di<br />

una nuova istanza di fissazione di udienza ».<br />

(75) Nel senso che la « decadenza », che si riferisce alla perdita <strong>del</strong> potere di compiere<br />

una certa attività per non averla eseguita nel termine previsto, assomiglia alla perenzione<br />

ma non va confusa con essa perché la prima riguarda un atto ancora da compiere,<br />

la seconda un atto già compiuto, v. Carnelutti, Sistema <strong>del</strong> diritto processuale civile,<br />

II, Padova 1938, p. 491.<br />

(76) Così Trisorio Liuzzi, op. cit., § 9.8.

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