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del fascicolo - Cedam

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754<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

fondamentale garanzia tutte le norme, che mirano a sfruttare il contraddittorio<br />

per altri fini: i quali possono essere giustificati e nobilissimi, ma con le vere e<br />

proprie garanzie (intese quali regole strutturali che devono essere proprie di<br />

qualsiasi processo) non hanno niente a che vedere. Né manca una precisa linea<br />

di demarcazione tra le ipotesi, nelle quali il contraddittorio funziona come<br />

garanzia fondamentale, e quelle, nelle quali esso è impiegato ad altri scopi.<br />

Nel primo caso (contraddittorio come garanzia) ci si preoccupa di ciò che le<br />

parti possono o non possono fare, <strong>del</strong> loro possibile accesso alle fonti di informazione<br />

rilevanti per la decisione, <strong>del</strong>la loro parità di trattamento e <strong>del</strong>la<br />

libertà <strong>del</strong>la loro autodeterminazione. Negli altri casi è necessario procedere<br />

oltre, perché il contraddittorio diventa strumento per il perseguimento di fini<br />

ulteriori soltanto nei limiti, in cui le facoltà concesse alle parti vengano effettivamente<br />

esercitate.<br />

Nasce da questa distinzione di fondo anche la diversità <strong>del</strong>l’atteggiamento,<br />

che si deve avere quando si nota che in una qualsiasi ipotesi concreta il contraddittorio<br />

non ha avuto effettivamente luogo o non ha avuto luogo in modo<br />

completo ovvero equilibrato.<br />

Se il difetto di contraddittorio discende da un impedimento che è stato<br />

opposto all’attività difensiva <strong>del</strong>le parti, si è di fronte ad un vizio <strong>del</strong> processo<br />

(quale che sia la fonte <strong>del</strong>l’impedimento di cui si parla); ed il problema di sapere,<br />

se la sentenza sia o non sia nulla, è inevitabile. Ma se l’effettivo contraddittorio<br />

è mancato, perché le parti non hanno sfruttato le possibilità difensive<br />

loro concesse dalla legge, il discorso cambia; e il difetto di contraddittorio<br />

viene in giuoco non come violazione di una garanzia fondamentale, ma<br />

come ostacolo alla realizzazione degli altri fini, che tramite l’effettivo dibattito<br />

tra le parti si volevano perseguire. Il problema di sapere, se la sentenza sia<br />

o non sia valida, deve allora essere affrontato con estrema prudenza; e la risposta<br />

può essere nel senso <strong>del</strong>la invalidità <strong>del</strong>la decisione, soltanto se la finalità<br />

perseguita tramite l’effettivo dibattito tra le parti è tanto importante, da<br />

giustificare una così grave sanzione. La conseguenza <strong>del</strong>la nullità non può essere<br />

naturalmente esclusa a priori e senza verifica; ma la si può affermare<br />

soltanto se il « valore » perseguito tramite l’effettivo dibattito tra le parti ha in<br />

comune con il contraddittorio come garanzia il predicato <strong>del</strong>l’assoluta imprescindibilità;<br />

e il discorso deve avviarsi per una strada nuova, nella quale<br />

l’onere di dimostrare la nullità <strong>del</strong>la decisione incombe per intero su chi vuole<br />

sostenerla.<br />

EDOARDO F. RICCI

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