27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 603<br />

La communis opinio è stata di recente contrastata da Cipriani, il quale, dopo<br />

avere rilevato che l’avvocato non è un pubblico ufficiale, che nessuna norma<br />

attribuisce alla certificazione un’efficacia fidefacente e, soprattutto, che il difensore<br />

può certificare soltanto le procure rilasciate a proprio favore (o anche a<br />

proprio favore) e per di più da chiunque siano state rilasciate (e quindi anche<br />

dal proprio coniuge o dai propri figli), ha affermato che la certificazione <strong>del</strong> difensore<br />

in realtà ha assai poco a che vedere con l’autenticazione e non conferisce<br />

il crisma <strong>del</strong>la pubblica fede all’atto, ma rappresenta solo una cautela sostanzialmente<br />

superflua (41).<br />

L’insegnamento, che sembra confermato da quella giurisprudenza che reputa<br />

<strong>del</strong> tutto irrilevante la mancanza <strong>del</strong>la certificazione (42), va senz’altro accolto,<br />

anche perché non sembra possa dubitarsi che, se si equiparasse la certificazione<br />

alla autenticazione, si dovrebbe riconoscere all’avvocato un potere che<br />

neppure il notaio ha, e cioè quello « tanto inverosimile quanto inammissibile di<br />

attribuire pubblica fede ad atti che lo riguardano in prima persona » (43). La<br />

qual cosa sarebbe piuttosto sorprendente (e costituzionalmente illegittima), perché<br />

non sembra possa consentirsi che la pubblica fede sia attribuita a un atto<br />

formato dal suo beneficiario (44). È infatti noto che gli atti rogati da un notaio o<br />

da un altro pubblico ufficiale, in tanto fanno fede sino a querela di falso, in<br />

quanto provengono da un soggetto che si trova in posizione di assoluta terzietà<br />

rispetto alle parti (45), tant’è vero che per il notaio sussiste il divieto di rogare<br />

atti se vi intervengono il coniuge, i suoi parenti od affini (art. 28, nn. 2 e 3, legge<br />

16 febbraio 1913 n. 89).<br />

Va peraltro aggiunto che si è talvolta affermato che la certificazione <strong>del</strong> difensore<br />

potrebbe essere considerata alla stessa stregua <strong>del</strong>la c.d. “autentica minore”,<br />

come tale sempre in possesso <strong>del</strong>la efficacia fidefacente (46). Ma neppu-<br />

––––––––––––<br />

<strong>del</strong>la firma in calce alla procura ad litem, in Riv. dir. proc. 1995, p. 299; Guarnieri, Ancora<br />

sulla procura in foglio più o meno separato o allungato, ivi 1989, p. 302.<br />

(41) Così Cipriani, La procura su foglio autonomo, cit., c. 539.<br />

(42) V. supra, nota 38.<br />

(43) Così ancora Cipriani, op. loc. ult. cit.<br />

(44) Sul punto, v. Balena, Elementi di diritto processuale, cit., I, p. 190, che definisce<br />

« singolare » il potere <strong>del</strong> difensore di certificare l’autografia <strong>del</strong>la sottoscrizione.<br />

(45) In tal senso, v. G. Ricci, Le prove atipiche, Milano 1999, p. 439; v., altresì,<br />

Montesano, Limiti <strong>del</strong>l’efficacia probatoria nel processo civile dei verbali ispettivi redatti<br />

da funzionari <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong>l’industria nell’esercizio dei compiti di vigilanza<br />

sull’attività assicurativa, in Giur. it. 1986, IV, c. 387.<br />

(46) In dottrina, v. Comoglio, Procura, cit., p. 1056; Id., Le prove civili, 2 a ed., Torino<br />

2004, p. 327, nota 35; Casu, Scrittura privata autenticata, voce <strong>del</strong> Dizionario enciclopedico<br />

<strong>del</strong> notariato, IV, Roma 1988, p. 623; Tondo, Forma e sostanza <strong>del</strong>l’autentica, in Vita<br />

not. 1980, p. 280; Barone, La procura speciale alle liti tra disinformazione e falsi problemi,<br />

in Foro it. 1995, I, c. 3433, il quale però invita a riflettere « sull’esattezza <strong>del</strong> principio che

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!