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del fascicolo - Cedam

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510<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Del resto, in dottrina si è avuto modo di chiarire che, almeno nell’emanazione<br />

dei provvedimenti disciplinati dall’art. 15 legge antitrust, l’Autorità<br />

Garante non esprime una vera e propria discrezionalità amministrativa, bensì<br />

esercita esclusivamente poteri « neutri » (29), quale organo amministrativo indipendente<br />

dall’attività d’indirizzo politico e con funzione esclusivamente tecnica<br />

(30) e non alla costituzione di rapporti giuridici nuovi.<br />

Nell’ambito <strong>del</strong>l’irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni nei confronti degli autori di<br />

comportamenti anticoncorrenziali, infatti, la funzione <strong>del</strong>l’Autorità Garante si<br />

esaurisce nella c.d. « contestualizzazione » dei concetti normativi astratti utilizzati<br />

nelle norme antitrust e nell’accertamento in concreto dei fatti rilevanti ai<br />

fini <strong>del</strong>l’integrazione di un’attività vietata (31).<br />

Il sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti, attribuito in via esclusiva<br />

al giudice amministrativo, si estende al controllo <strong>del</strong>le valutazioni tecniche<br />

compiute dall’Autorità, tanto in sede di « contestualizzazione » <strong>del</strong>le disposizioni<br />

antitrust, quanto nel giudizio tecnico finale. Il solo limite <strong>del</strong> sindacato<br />

compiuto dal giudice amministrativo – intrinseco nello schema tipico <strong>del</strong>lo stesso<br />

giudizio amministrativo – risiede nell’impossibilità di sovrapporre una propria<br />

valutazione tecnica a quella effettuata nel provvedimento impugnato (32).<br />

La pronuncia <strong>del</strong> giudice amministrativo può cioè avere unicamente carattere<br />

––––––––––––<br />

nelli, Autorità « antitrust » e questioni di giurisdizione, cit., 752 ss., ove in proposito sono<br />

riportati ampi riferimenti bibliografici).<br />

(29) Tale espressione, in ispecie, è utilizzata in Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926,<br />

Consip, cit.<br />

(30) Del resto, secondo l’opinione largamente maggioritaria in dottrina le valutazioni<br />

tecniche <strong>del</strong>la pubblica amministrazione sono estranee dal campo <strong>del</strong>la discrezionalità<br />

(cfr. F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e <strong>del</strong>la dottrina successiva,<br />

in Riv. trim. dir. pubbl. 2000, 1061 ss.).<br />

(31) Cfr. Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926, Consip, cit., la quale in proposito afferma<br />

« i provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità antitrust hanno natura atipica e sono articolati in<br />

più parti: a) una prima fase di accertamento dei fatti; b) una seconda di “contestualizzazione”<br />

<strong>del</strong>la norma posta a tutela <strong>del</strong>la concorrenza che facendo riferimento a “concetti<br />

giuridici indeterminati” (quali il mercato rilevante, l’abuso di posizione dominante, le<br />

intese restrittive <strong>del</strong>la concorrenza) necessita di esatta individuazione degli elementi costitutivi<br />

<strong>del</strong>l’illecito contestato (le norme in materia di concorrenza non sono di “stretta<br />

interpretazione”, ma colpiscono il dato sostanziale costituito dai comportamenti collusivi<br />

tra le imprese, non previamente identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale);<br />

c) una terza in cui i fatti accertati vengono confrontati con il parametro come<br />

sopra “contestualizzato”; d) una ultima fase di applicazione <strong>del</strong>le sanzioni, previste dalla<br />

disciplina vigente ».<br />

(32) Cfr. Cons. Stato, 23 aprile 2002, n. 2199, in Giur. comm. 2003, II, 170, con<br />

nota di R. Caranta, I limiti <strong>del</strong> sindacato <strong>del</strong> giudice amministrativo sui provvedimenti<br />

<strong>del</strong>l’Autorità garante <strong>del</strong>la concorrenza e <strong>del</strong> mercato; Cons. Stato, 2 marzo 2004, n.<br />

926, Consip, cit.

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