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del fascicolo - Cedam

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506<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

per l’emanazione di provvedimenti diversi rispetto a quelli sanciti dall’art. 33,<br />

comma 2°, legge antitrust e individuati sulla base <strong>del</strong>le ordinarie disposizioni<br />

sulla competenza. A questo proposito la dottrina fa riferimento alle norme in<br />

materia di pregiudizialità, affermando in ispecie l’applicabilità <strong>del</strong> disposto di<br />

cui all’art. 295 c.p.c.<br />

Sempre inclini ad un’interpretazione restrittiva <strong>del</strong>la disposizione sulla<br />

competenza in materia antitrust, oltre che per una dichiarata esigenza di coerenza<br />

sistematica con le disposizioni di cui agli art. 669-bis ss. c.p.c., si ritiene<br />

che il riferimento, contenuto nell’ultima parte <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, legge<br />

antitrust, riguardante la competenza <strong>del</strong>le Corti d’Appello ad emanare provvedimenti<br />

d’urgenza, sia comunque limitato alle misure rigorosamente strumentali<br />

ai provvedimenti che (si ritiene) possano essere pronunciati nel merito<br />

(i.e.: accertamento <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong>le intese e condanna al risarcimento dei<br />

danni) (17).<br />

Movendo da tali premesse sistematiche, però, si è talora ritenuto possibile<br />

emanare provvedimenti d’urgenza di carattere inibitorio strumentali alla declaratoria<br />

<strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong>l’intesa e (soprattutto) al provvedimento di condanna al<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno: provvedimenti d’urgenza la cui funzione sarebbe quella<br />

di contenere e limitare gli effetti lesivi <strong>del</strong> comportamento anticoncorrenziale,<br />

accertato in sede di cognizione sommaria cautelare, e il conseguente danno risarcibile<br />

(18).<br />

Non sono, comunque, mancate prese di posizione nel senso di un’appli-<br />

––––––––––––<br />

(17) Cfr. App. Milano, 3 giugno 2004, inedita; App. Torino, 18 giugno 2001, in<br />

Riv. dir. comm. 2003, II, 56, con nota di L. Albertini, Le violazioni antitrust davanti al<br />

giudice civile: tra cautela e merito, tra giurisdizione ordinaria e amministrativa; App.<br />

Roma, 16 gennaio 2001, in Danno e responsabilità 2001, 284; App. Roma 23 febbraio<br />

1995, in appendice a Tavassi-Scuffi, Diritto processuale antitrust, cit., 676; App. Milano<br />

8 ottobre 1994, in Foro it. 1995, I, 1325; App. Roma, 21 dicembre 1993, in Foro it. 1994,<br />

I, 3518; App. Roma, 20 agosto 1993; App. Roma, 14 gennaio 1993, in Foro it. 1993, I,<br />

3377, con nota di P.F. Valdina, Prime osservazioni sulla tutela cautelare antitrust. Questo<br />

orientamento rifiuta in tal modo di dare un’applicazione letterale alla disposizione di<br />

cui all’art. 33, comma 2°, legge antitrust, là dove fa genericamente riferimento alla competenza<br />

<strong>del</strong>le Corti d’Appello ad emanare provvedimenti d’urgenza che si ricollegano a<br />

violazioni <strong>del</strong>le norme antitrust, in ossequio al sistema <strong>del</strong>la competenza cautelare introdotto<br />

con la riforma <strong>del</strong> processo civile <strong>del</strong> 1990 (cfr. Scuffi, La tutela cautelare antitrust,<br />

in Tavassi - Scuffi, Diritto processuale antitrust, cit., 228).<br />

(18) Cfr. Scuffi, La tutela cautelare antitrust, cit., 232 s. In giurisprudenza App.<br />

Milano, 3 giugno 2004, cit.; App. Roma, 16 gennaio 2001, cit. A tale proposito si afferma<br />

la possibilità per il giudice <strong>del</strong>la cautela di emettere provvedimenti d’urgenza che si discostano<br />

dalla rigorosa anticipazione degli effetti tipici <strong>del</strong> provvedimento di merito richiamato<br />

nella domanda cautelare, nonché alla possibilità di ottenere una tutela<br />

d’urgenza anche in relazione a diritti di credito e alla possibilità di ottenere in sede di<br />

merito un risarcimento in forma specifica ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2058 c.c.

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