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del fascicolo - Cedam

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772<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

realizzato dalla sentenza di appello, ha deciso di proporre a sua volta ricorso<br />

incidentale chiedendo di estendere la condanna ai danni anche all’Atac. Ricorso<br />

che tuttavia, come si è visto, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile<br />

in quanto proposto fuori dal termine di 20 giorni decorrente dalla scadenza <strong>del</strong><br />

termine per il deposito <strong>del</strong> ricorso principale.<br />

5. – Se quanto sin qui esposto è vero, e cioè che non può dirsi, come invece<br />

ha sostenuto la Corte, che una regola diversa da quella enunciata dalla sentenza<br />

in esame sarebbe in contrasto con il principio secondo il quale « l’impugnazione<br />

incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta<br />

l’impugnazione principale » ed anzi se è vero che proprio la regola enunciata<br />

dalla Corte è in contrasto con alcuni dei principi ispiratori <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le<br />

impugnazioni, conviene allora fare un passo indietro e domandarsi se effettivamente<br />

vi sia un fondamento positivo a tale regola.<br />

Si è detto che la Corte lo ravvisa nell’art. 371, comma 4˚, c.p.c. a norma<br />

<strong>del</strong> quale, sempre secondo la Corte di cassazione, la parte contro la quale sia<br />

proposto il ricorso incidentale sarebbe autorizzata a notificare, nel termine di 20<br />

giorni dalla scadenza <strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong> ricorso incidentale, solo un<br />

controricorso e non anche un ulteriore ricorso incidentale, sicché la parte potrebbe<br />

certamente proporre insieme al controricorso un ricorso incidentale, ma<br />

quest’ultimo resterebbe sempre soggetto al termine di 20 giorni dalla scadenza<br />

<strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong> ricorso principale.<br />

A mio avviso, tuttavia, la lettura offerta dalla Corte <strong>del</strong> dato positivo non<br />

può essere condivisa.<br />

È vero che l’art. 371, comma 4˚, c.p.c. stabilisce che « per resistere al ricorso<br />

incidentale può essere notificato un controricorso a norma <strong>del</strong>l’articolo<br />

precedente » (12), ma da tale previsione non può farsi discendere l’impossibilità<br />

per la parte di unire al controricorso, da notificarsi nel termine di 20 giorni decorrente<br />

dalla scadenza <strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong> ricorso incidentale, un<br />

ulteriore ricorso incidentale (13). Nell’art. 371, comma 4˚, c.p.c. manca questo<br />

––––––––––––<br />

(12) Riguardo all’art. 371, comma 4˚, c.p.c. autorevole dottrina ha affermato trattarsi<br />

di « disposto piuttosto ellittico » (E. Redenti, Diritto processuale civile, II, 4 a ed., a<br />

cura di Vellani, Milano 1997, p. 511). I seguenti autori si limitano a richiamare quanto<br />

previsto da tale disposizione senza affrontare la questione oggetto <strong>del</strong>la presente nota:<br />

P. Calamandrei, C. Furno, Cassazione civile, in Noviss. dig. it., II, Torino 1974, p. 1053<br />

ss., spec. p. 1085; G.P. Califano, L’impugnazione incidentale tempestiva, in G.P. Califano,<br />

C. Perago, Le impugnazioni civili, Torino 1999, p. 287 ss., spec. p. 299; N. Giudiceandrea,<br />

Le impugnazioni civili, II, Milano 1952, p. 296; S. Satta, Commentario al codice<br />

di procedura civile, II, 2, Milano 1966, p. 248 s.<br />

(13) Per uno spunto in tale direzione cfr. A. Attardi, Sul gravame incidentale tardi-

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