27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

580<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

dei termini processuali » (art. 12, comma 2°, lett. a), legge 3 ottobre 2001, n.<br />

366). Tuttavia, altro è tentare di limitare al minimo gli sprechi e gli abusi dei<br />

tempi processuali, altro è condannare a morte un processo sol perché la parte<br />

che ha proposto la domanda ha lasciato decorrere invano il ristretto termine<br />

concesso per costituirsi.<br />

E ciò a tacere <strong>del</strong> fatto che questo sistema – che impone all’attore, a pena<br />

di estinzione <strong>del</strong> giudizio, di costituirsi entro l’angusto termine assegnatogli – è<br />

assai più rigoroso ed autoritario non soltanto rispetto alla omologa disciplina<br />

dettata per il giudizio ordinario di cognizione, ma anche in confronto a quanto<br />

previsto nel testo originario <strong>del</strong> c.p.c. <strong>del</strong> 1940, ove all’attore era comunque<br />

consentito di costituirsi utilmente entro l’ampio termine riservato alla costituzione<br />

<strong>del</strong> convenuto (54).<br />

10. – Lo scambio <strong>del</strong>le memorie scritte che caratterizza la fase introduttiva<br />

<strong>del</strong> nuovo rito societario può essere interrotto con la richiesta <strong>del</strong>la fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza avanzata da ciascuna parte nei tempi e con le modalità precisate<br />

dall’art. 8.<br />

In virtù di tale norma l’attore può notificare l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza entro venti giorni: a) dalla notifica <strong>del</strong>la comparsa di risposta<br />

<strong>del</strong> convenuto alla quale non voglia replicare ovvero dalla scadenza <strong>del</strong> termine<br />

assegnato per notificare la comparsa medesima; b) in caso di chiamata<br />

di terzo, dalla data di notifica <strong>del</strong>la comparsa di risposta di quest’ultimo ovvero<br />

dalla scadenza <strong>del</strong> termine assegnatogli per notificare la comparsa medesima;<br />

c) dalla data di notifica <strong>del</strong>lo scritto difensivo <strong>del</strong>le altre parti al<br />

quale non intende replicare ovvero dalla scadenza <strong>del</strong> relativo termine (art.<br />

8, comma 1°).<br />

Anche il convenuto può notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza entro<br />

venti giorni che, però, dovranno essere computati: a) se abbia spiegato riconvenzionale<br />

o sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, dalla data di notifica<br />

<strong>del</strong>la memoria di replica <strong>del</strong>l’attore oppure dalla scadenza <strong>del</strong> relativo termine;<br />

b) se sono stati chiamati terzi in causa, dalla data di notifica <strong>del</strong>la comparsa<br />

di risposta <strong>del</strong> terzo ovvero dalla scadenza <strong>del</strong> relativo termine; c) al di fuori dei<br />

––––––––––––<br />

(54) Si segnala che un meccanismo assai simile, se non sovrapponibile (almeno negli<br />

effetti), a quello adottato per il rito societario, lo troviamo previsto nei progetti Solmi<br />

che stabilivano l’assoluta separazione dei termini di costituzione <strong>del</strong>le parti, la condanna<br />

al pagamento di una penale per l’eventuale costituzione tardiva e la mors litis immediata<br />

in caso di mancata costituzione bilaterale (artt. 150, 152 e 273 <strong>del</strong> prog. prel. Solmi,<br />

pubbl. in Ministero di Grazia e Giustizia, Codice di procedura civile. Progetto preliminare<br />

e relazione, Roma 1937, e artt. 160, 162 e 281 <strong>del</strong> prog. def. Solmi, pubbl. in Ministero<br />

di Grazia e Giustizia, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione <strong>del</strong><br />

guardasigilli on. Solmi, Roma 1939).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!