27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

586<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

zione (almeno quando, come nel caso di specie, consegue ad « inattività pura o<br />

strumentale » (64)) è stata impostata dal legislatore <strong>del</strong> 1940 come una sanzione,<br />

in danno di entrambe le parti, irrogata in ragione <strong>del</strong>l’omesso compimento<br />

combinato e contestuale di taluni atti di impulso espressamente previsti a loro<br />

carico (65), sì che nel nostro ordinamento non esistono, né possono trovare ingresso,<br />

casi in cui essa, pur conseguendo all’inattività di una sola parte, colpisca<br />

anche l’altra.<br />

Così stando le cose, piuttosto che procedere ad una interpretatio abrogans<br />

(e comunque difettosa) <strong>del</strong>la norma in discorso, mi sembra che sia preferibile<br />

percorrere la strada <strong>del</strong>la sua interpretazione letterale, operazione che, per<br />

quanto <strong>del</strong>icata e complessa, non mi pare affatto impossibile. Come abbiamo<br />

accennato precedentemente, la prima parte <strong>del</strong>l’art. 8, comma 4°, stabilisce<br />

espressamente ed indubitabilmente che il processo si estingue se l’istanza di<br />

fissazione <strong>del</strong>l’udienza non viene notificata entro venti giorni decorrenti dalla<br />

scadenza dei termini di cui ai commi precedenti. Poiché, però, i primi tre commi<br />

<strong>del</strong>l’art. 8 individuano numerosi termini entro i quali ciascuna parte può<br />

provvedere alla notificazione di tale istanza, il vero problema <strong>del</strong>la disposizione<br />

in esame consiste nella difficoltà di individuare un unico termine iniziale, conoscibile<br />

con certezza da tutte le parti e valido per ciascuna di esse, dal quale<br />

computare gli ulteriori venti giorni entro i quali sarà possibile sopperire all’inattività<br />

<strong>del</strong>l’altra parte ed evitare l’estinzione.<br />

Orbene, dall’esame <strong>del</strong>la dinamica prevista dall’art. 8, commi 1°, 2° e 3°,<br />

abbiamo appurato che: ciascuna parte può notificare l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza entro venti giorni dalla ricezione di uno scritto difensivo al quale<br />

non intenda replicare; se poi una parte resta inattiva e lascia scadere sia il termine<br />

per replicare, sia il termine per domandare la fissazione <strong>del</strong>l’udienza, l’altra<br />

acquisisce comunque la facoltà di notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza<br />

entro venti giorni dallo spirare <strong>del</strong> termine assegnato all’avversario per la replica.<br />

Sembra ovvio, quindi, che i venti giorni di cui discorre l’art. 8, comma 4°,<br />

non si riferiscono alla scadenza <strong>del</strong> termine a favore <strong>del</strong>la parte che abbia ricevuto<br />

la notificazione di uno scritto difensivo, atteso che, qualora rimanesse<br />

inerte, l’altra avrebbe il diritto di notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza<br />

non già in virtù <strong>del</strong> comma 4°, bensì dei commi precedenti. I commi 1°, 2° e 3°<br />

––––––––––––<br />

(64) Sulla distinzione tra le fattispecie estintive che risultano coordinate « ad un fenomeno<br />

di nullità <strong>del</strong> procedimento » e quelle che, invece, conseguono ad « inattività<br />

pura o strumentale <strong>del</strong>le parti » e servono ad assicurare al processo un ritmo minimo, v.<br />

Vaccarella, op. cit., p. 65 ss.<br />

(65) Cfr., in particolare, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, 4 a ed.,<br />

Milano 1984, p. 203 s.; Satta-Punzi, op. cit., p. 407; Mandrioli, op. cit., II, p. 361 ss.;<br />

Monteleone, voce Estinzione, cit., p. 133; Vaccarella, op. cit., p. 85 ss.; Saletti, voce<br />

Estinzione, cit., p. 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!