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del fascicolo - Cedam

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CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ECC. 493<br />

to, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti <strong>del</strong>la controversia<br />

sono assistite da un terzo allo scopo di raggiungere un accordo<br />

sulla risoluzione <strong>del</strong>la controversia, indipendentemente dal luogo in cui il<br />

procedimento è stato intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale<br />

o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato membro ». La Proposta<br />

contiene una precisazione che obbliga a tornare sulla terminologia usata<br />

nel sistema interno. Essa prosegue infatti alla lett. a) <strong>del</strong>l’art. 2 affermando<br />

che il termine non comprende « i tentativi messi in atto dal giudice al fine di<br />

giungere ad una soluzione transattiva nell’ambito <strong>del</strong> procedimento giudiziario<br />

oggetto <strong>del</strong>la vertenza ».<br />

Se volessimo uniformarci al linguaggio usato in sede comunitaria dovremmo<br />

allora riservare il termine di conciliazione a quell’attività prestata dal<br />

giudice nell’ambito <strong>del</strong> procedimento giudiziale che si svolge innanzi allo stesso,<br />

usando quello di mediazione con riferimento invece all’attività svolta dal<br />

terzo al di fuori <strong>del</strong> processo per agevolare le parti nella ricerca di una soluzione<br />

consensuale <strong>del</strong>la lite. Non si tratterebbe però solamente di una precisazione<br />

terminologica perché al diverso linguaggio si potrebbero far corrispondere<br />

realtà differenti, rispondenti ad esigenze diverse e a criteri normativi non omogenei.<br />

La Proposta, sul presupposto che « garantire una relazione efficace tra la<br />

mediazione ed i procedimenti giudiziari contribuirà comunque indirettamente a<br />

promuovere anche la mediazione » (98), prevede al suo art. 3 quella che noi<br />

chiameremmo mediazione <strong>del</strong>egata, ovvero la possibilità per il tribunale investito<br />

di una causa di invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di<br />

dirimere la controversia (99).<br />

La Proposta di Direttiva, dopo essersi occupata <strong>del</strong>la garanzia <strong>del</strong>la qualità<br />

<strong>del</strong>la mediazione (100) e <strong>del</strong>l’esecuzione degli accordi transattivi (101), e prima<br />

––––––––––––<br />

(98) Così la Relazione che accompagna la Proposta di Direttiva. V. anche la nota<br />

precedente.<br />

(99) La norma aggiunge che « Il tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di<br />

partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione ».<br />

(100) Ad essa è dedicato l’art. 4 che così dispone: « 1. La Commissione e gli<br />

Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un codice di condotta da<br />

parte dei mediatori e <strong>del</strong>le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché<br />

l’ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale che a livello comunitario,<br />

nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo <strong>del</strong>la qualità riguardante la<br />

fornitura di servizi di mediazione. 2. Gli Stati membri promuovono e incoraggiano la<br />

formazione dei mediatori allo scopo di consentire alle parti <strong>del</strong>la controversia di<br />

scegliere un mediatore in grado di gestire la mediazione in modo efficiente secondo<br />

le attese <strong>del</strong>le parti ».<br />

(101) Prevede l’art. 5 che gli Stati membri garantiscano che, su richiesta <strong>del</strong>le parti,<br />

« un accordo transattivo raggiunto in seguito ad una mediazione possa essere confer-

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