27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

796<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

battito oltremodo attuale in tema di competenza nel giudizio di opposizione a<br />

decreto ingiuntivo, che si sviluppa, con diverse sfumature e variazioni, sulla<br />

scorta di molteplici interventi dottrinali e giurisprudenziali, intorno al dilemma<br />

<strong>del</strong>la più o meno assoluta inderogabilità <strong>del</strong>la stessa (1).<br />

Il dato normativo di riferimento per una corretta disamina <strong>del</strong> problema è<br />

evidentemente il comma 1° <strong>del</strong>l’art. 645 c.p.c., che l’ordinanza in commento<br />

interpreta senza apparenti esitazioni come norma attributiva di competenza<br />

funzionale e inderogabile, il quale impone che l’opposizione a decreto ingiuntivo<br />

si proponga allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento monitorio.<br />

Orbene, come osservato da alcuni autori (2), in una direzione opposta rispetto<br />

all’orientamento tradizionale pur avallato dalle Sezioni Unite (3), l’elemento<br />

positivo assolutamente imprescindibile ed inviolabile, che l’art. 645,<br />

comma 1°, c.p.c. profila, consiste nella necessità che l’opposizione sia proposta,<br />

ossia che il giudizio di opposizione sia introdotto, dinanzi allo stesso giudice<br />

che ha emesso il decreto.<br />

Nulla la norma necessariamente implica, si potrebbe osservare, relativamente<br />

alla competenza a decidere sull’opposizione e quindi, in prospettiva diversa<br />

ma in termini analoghi, alla declinabilità <strong>del</strong>la competenza medesima da<br />

parte <strong>del</strong> giudice individuato in base all’art. 645 c.p.c.<br />

Non esistendo pertanto alcun invalicabile ostacolo di natura positiva ad<br />

un’interpretazione diversa <strong>del</strong>la disposizione richiamata, rispetto alla tradizionale<br />

ricostruzione <strong>del</strong>l’istituto nel senso che la competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’op-<br />

––––––––––––<br />

(1) Non è possibile dare integralmente conto in questa sede degli innumerevoli<br />

contributi destinati all’argomento, né offrire un dettagliato riepilogo degli orientamenti<br />

giurisprudenziali sul tema, per i quali si rinvia alle analitiche ricostruzioni compiute da<br />

Tedoldi-Merlo, in Capponi (opera diretta da), Il procedimento d’ingiunzione, Bologna<br />

2005, p. 357 ss., spec. p. 369 ss.; Colla, Il decreto ingiuntivo. Il procedimento d’ingiunzione<br />

e il giudizio di opposizione, 2 a ed., Padova 2003, p. 281 ss.; Valitutti-De Stefano, Il<br />

decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova 2000, p. 230 ss.; nonché, più succintamente<br />

ma in modo esaustivo, Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino<br />

2005, 17 a ed., vol. III, p. 30, nota 46.<br />

(2) Si vedano in tal senso Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano<br />

2001, I, p. 378; Vullo, Novità in tema di domanda ricovenzionale e competenza nel procedimento<br />

di opposizione a decreto ingiuntivo, in questa Rivista 1991, p. 1182 ss., spec.<br />

pp. 1201-1203; Sbaraglio, « Revirement » <strong>del</strong>la Corte di Cassazione in tema di inderogabilità<br />

<strong>del</strong>la competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Foro it.<br />

1991, c. 2979 ss.; Dalmotto, La competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione a decreto ingiuntivo<br />

cede alle ragioni <strong>del</strong>la connessione, in Giur. it. 1992, c. 856 ss., spec. c. 859.<br />

(3) Da ultimo, Cass., Sez. Un., 18 luglio 2001, nn. 9768, 9769, 9770; si veda inoltre<br />

Cass., Sez. Un., 8 marzo 1996, n. 1835, in Foro it. 1996, c. 2086 ss., con nota critica di<br />

Sbaraglio, Le competenze assolutamente inderogabili di fronte alla riforma <strong>del</strong> codice di<br />

procedura civile.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!