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del fascicolo - Cedam

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626<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Il novellato art. 9 ed i nuovi artt. 9-bis e ter, si occupano <strong>del</strong>la competenza<br />

e <strong>del</strong>la translatio judicii.<br />

La dichiarazione di fallimento è regolata dal procedimento di cui ai novellati<br />

artt. 15, 17 e 18: dal nuovo art. 6 è espunta la possibilità <strong>del</strong>la dichiarazione<br />

d’ufficio; è indicato il contenuto <strong>del</strong> ricorso proponibile dai creditori, dal<br />

pubblico ministero dallo stesso imprenditore e dai suoi eredi. In calce ad esso, il<br />

presidente <strong>del</strong> tribunale o il giudice <strong>del</strong>egato per la trattazione <strong>del</strong> procedimento<br />

fissa l’udienza; tra la data di notificazione <strong>del</strong> ricorso e <strong>del</strong> decreto è previsto un<br />

termine dilatorio non inferiore a quindici, ma non superiore a trenta giorni. È<br />

regolata l’istruttoria, con la previsione di poteri ufficiosi: è stabilito che il tribunale<br />

possa <strong>del</strong>egare al giudice relatore l’audizione <strong>del</strong>le parti e che « in tal caso<br />

» il giudice <strong>del</strong>egato possa provvedere non soltanto alla assunzione (« all’espletamento<br />

») dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ma<br />

anche alla « ammissione » degli stessi. È prevista la pronuncia di « provvedimenti<br />

cautelari o conservativi a tutela <strong>del</strong> patrimonio o <strong>del</strong>l’impresa oggetto<br />

<strong>del</strong> provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata <strong>del</strong> procedimento<br />

e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento,<br />

ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza ».<br />

È soppressa l’opposizione allo stesso tribunale e l’art. 18 disciplina il procedimento<br />

in appello, nell’ambito <strong>del</strong> quale la corte può assumere, « anche<br />

d’ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini <strong>del</strong>la decisione », può anche, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 19, sospendere la liquidazione <strong>del</strong>l’attivo ed emette la sentenza ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 281-sexies c.p.c. Il provvedimento con il quale è rigettato il ricorso per<br />

fallimento è pronunciato con decreto reclamabile alla corte di appello « che, sentite<br />

le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato ». In tal caso,<br />

oggetto <strong>del</strong> reclamo possono anche essere i capi relativi alla condanna alle spese<br />

ed al risarcimento <strong>del</strong> danno, che non possono essere chiesti autonomamente.<br />

Soltanto per la dichiarazione di fallimento, dunque, sono previsti tre distinti<br />

procedimenti: a seconda <strong>del</strong>l’esito <strong>del</strong> giudizio di primo grado, sono proponibili<br />

alla corte territoriale l’appello contro la sentenza dichiarativa o il reclamo<br />

contro il decreto di rigetto e diverse forme sono previste per l’uno e per<br />

l’altro.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> novellato art. 24, comma 2°, poi, alle controversie che derivano<br />

dal fallimento « si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742<br />

<strong>del</strong> codice di procedura civile », « salvo che non sia diversamente previsto ». In<br />

presenza, pertanto, <strong>del</strong>le concorrenti condizioni che si tratti di cause che derivano<br />

dal fallimento e che non sia previsto alcuno specifico procedimento per la<br />

loro trattazione, le controversie de quibus saranno introdotte con ricorso, a seguito<br />

<strong>del</strong> quale il tribunale dovrà convocare le parti, potrà assumere informazioni<br />

e concluderà il procedimento con decreto reclamabile alla corte di appello<br />

nel termine di dieci giorni dalla notificazione. In considerazione <strong>del</strong>l’oggetto, il<br />

decreto <strong>del</strong>la corte sarà, quindi, ricorribile per cassazione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 111,<br />

comma 7° (già 2°), Cost.<br />

I provvedimenti endofallimentari, vuoi quelli ordinatori, vuoi quelli deci-

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