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del fascicolo - Cedam

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LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 601<br />

cura a margine, anche se rilasciata con un generico timbro, può di fatto essere<br />

utilizzata solo una volta, la procura su foglio separato, « specie se sprovvista<br />

di data, si presta a essere utilizzata in più processi » (33), perché nulla<br />

impedisce che, durante o al termine <strong>del</strong> processo, il difensore la stacchi e la<br />

congiunga materialmente a un atto di un diverso processo. Anzi, poiché di<br />

recente le Sezioni unite hanno precisato che non è affatto necessario che la<br />

procura sia materialmente congiunta all’atto, essendo sufficiente « la contestualità<br />

<strong>del</strong>la produzione in udienza dei due atti, ad opera <strong>del</strong>lo stesso difensore<br />

» (34), è evidente che oggi più di ieri è solo l’avvocato che assicura che<br />

la c.d. procura gli sia stata rilasciata dalla parte proprio per il processo nel<br />

quale la utilizza.<br />

Se ne è avuto che, di fronte alla riforma <strong>del</strong> 1997, lo studioso che più di<br />

tutti ha approfondito il problema, il Cipriani, ha con tutta coerenza sostenuto<br />

che « nei nostri giudizi di merito è oramai ammessa la procura presunta » (35).<br />

La giurisprudenza, invece, ha continuato tranquillamente ad esigere che la<br />

“procura” sia rilasciata per iscritto e con atto facente fede sino a querela di falso.<br />

E ciò anche perché la legge vuole che la sottoscrizione <strong>del</strong>la parte che designa<br />

il suo difensore, se rilasciata a margine o in calce, sia certificata dal medesimo<br />

difensore. Occorre pertanto di soffermarsi sulla certificazione.<br />

5. – Come sappiamo, benché Mortara, nel proporre di abrogare la necessità<br />

<strong>del</strong> mandato in forma autentica e nel suggerire di contentarsi di una certificazione<br />

<strong>del</strong> difensore, non avesse affatto precisato che tale certificazione avesse lo<br />

stesso rilievo <strong>del</strong>la autenticazione, la giurisprudenza ritenne che la certificazione<br />

conferisse la pubblica fede al mandato, insistendo così nell’affermare che la<br />

procura doveva essere rilasciata con atto facente fede sino a querela di falso<br />

(36).<br />

La tesi è tutt’oggi ribadita dalla giurisprudenza (37), che la utilizza in particolar<br />

modo per stroncare sul nascere i dubbi che vengono talvolta sollevati<br />

dalle controparti sulla effettiva provenienza <strong>del</strong>la sottoscrizione <strong>del</strong>la procura<br />

certificata dal difensore. È tuttavia significativo che sovente la Cassazione ha<br />

concesso che la mancanza <strong>del</strong>la certificazione fosse <strong>del</strong> tutto irrilevante (38).<br />

––––––––––––<br />

(33) Il rilievo è di Cipriani, Procura su foglio separato, cit., c. 3158.<br />

(34) Così Cass., sez. un., 18 settembre 2002, n. 13666, in Foro it. Rep. 2002, voce<br />

Cassazione civile, n. 168. Nello stesso senso v. già Deluca, Commento, cit., p. 1298.<br />

(35) Così Cipriani, Procura su foglio separato, cit., c. 3158.<br />

(36) V. supra il n. 3.<br />

(37) V. Cass., 2 novembre 2004, n. 21054, in Foro it. Rep. 2004, voce Procedimento<br />

civile, n. 102; Cass., 17 maggio 2004, n. 9323, ibid., n. 12; Cass., 16 aprile 2003,<br />

n. 6047, ibid. 2003, voce cit., n. 105.<br />

(38) V. Cass., 8 luglio 2003, n. 10732, in Foro it. Rep. 2003, voce Cassazione<br />

civile, n. 163; Cass., 11 ottobre 2001, n. 12411, ibid. 2001, voce cit., n. 173; Cass., 26

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