27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

508<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

stenza, o anche solo « in vista » (ossia dinanzi al probabile verificarsi) di un<br />

pregiudizio (23).<br />

Alla stregua di un indirizzo interpretativo favorevole al riconoscimento di<br />

una più ampia competenza nel merito in materia antitrust, e per altro verso incline<br />

ad ammettere la possibilità di emanare provvedimenti inibitori da parte <strong>del</strong><br />

giudice ordinario, l’art. 33 legge antitrust rappresenterebbe una mera disposizione<br />

sulla competenza (esclusiva) <strong>del</strong>le Corti d’Appello, contenente un’esemplificazione<br />

dei provvedimenti che possono essere pronunciati dalle stesse Corti<br />

(24).<br />

Si è in presenza, quindi, di posizioni assai variegate, alle quali non sembra<br />

possibile dare una risposta sulla base <strong>del</strong> solo tenore letterale <strong>del</strong> disposto di cui<br />

all’art. 33 legge antitrust. L’oggetto <strong>del</strong>la nostra indagine s’inserisce, infatti,<br />

nell’ambito <strong>del</strong>la più vasta tematica dei rapporti tra l’Autorità Garante e gli organi<br />

giurisdizionali ordinari e amministrativi, e in special modo dalla possibilità<br />

di affermare l’attribuzione in via esclusiva di talune funzioni alla medesima<br />

Autorità, quale in particolare quella di emanare provvedimenti volti alla cessazione<br />

dei comportamenti anticoncorrenziali ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 legge antitrust.<br />

3. – L’orientamento prevalente e costante in giurisprudenza è nel senso<br />

che il ricorso all’A.g.o. in materia di concorrenza sia possibile indipendentemente<br />

dagli accertamenti compiuti dall’Autorità Garante ai sensi degli artt. 14 e<br />

15 legge n. 287/90. In particolare, sul punto si afferma che la tutela civilistica di<br />

cui all’art. 33, comma 2°, legge n. 287 <strong>del</strong> 1990 può essere esercitata in modo<br />

<strong>del</strong> tutto autonomo rispetto alle funzioni svolte dall’Autorità Garante (25).<br />

––––––––––––<br />

(23) Affermano a tale riguardo le Sezioni Unite che il giudice civile, nell’ambito<br />

<strong>del</strong>la funzione giurisdizionale che gli è attribuita dall’ordinamento, può pronunciarsi<br />

« solo in presenza o in vista almeno di un pregiudizio » (così Cass., sez. un., 4 febbraio<br />

2005, n. 2207, cit. – c.vi nostri).<br />

(24) Cfr. M. Libertini, Il ruolo <strong>del</strong> giudice nell’applicazione <strong>del</strong>le norme antitrust,<br />

in Giur. comm. 1998, I, 662 ss.; R. Alessi, Legge n. 287: tutela cautelare inibitoria, mercato<br />

rilevante ed altri problemi, in Riv. dir. comm. 1992, II, 288. In giurisprudenza in tal<br />

senso App. Roma, 6 febbraio 2001 e App. Roma, 16 agosto 2000, in Nuova giur. civ.<br />

comm. 2002, I, 839, secondo la quale la Corte d’Appello ha competenza in materia antitrust<br />

ad emanare i provvedimenti inibitori di cui all’art. 2599 c.c. e, conseguentemente,<br />

ad emettere in sede cautelare i provvedimenti d’urgenza tesi ad anticipare gli effetti di<br />

tale pronuncia nel merito; App. Bologna, 20 settembre 1995, in Giur. dir. ind. 1996, 453.<br />

Per una interpretazione estensiva <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, legge antitrust in relazione alle<br />

domande di restituzione conseguenti alla declaratoria di nullità <strong>del</strong>le intese, fondata sulla<br />

dipendenza tra la domanda restitutoria e quella di nullità cfr. App. Genova 14 ottobre<br />

1996, in Dir. ind. 1997, 589.<br />

(25) Cfr. Cass. 11 giugno 2003, n. 9384, in Foro it. 2004, I, 466; App. Milano, 3<br />

giugno 2004, cit.; App. Roma, 6 febbraio 2001 e App. Roma, 16 agosto 2000, cit.; App.<br />

Roma, 21 dicembre 1993, in Foro it. 1994, I, 3518; App. Roma, 14 gennaio 1993, in Fo-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!