27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 447<br />

A ben guardare, peraltro, il fatto che la produzione degli altri documenti,<br />

offerti in comunicazione dalle parti entro il primo dei termini giudiziali assegnati<br />

per le deduzioni istruttorie avvenga prima ancora <strong>del</strong> giudizio di ammissione<br />

– effettuato dal giudice ai sensi <strong>del</strong>l’art. 184, comma 1°, c.p.c. (nel testo<br />

emergente dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 ed applicabile ai giudizi instaurati<br />

fino al 1° marzo 2006) ovvero <strong>del</strong>l’art. 183, comma 7°, c.p.c. (nel testo<br />

novellato dal d.l. n. 35 <strong>del</strong> 2005, come modificato dalla legge di conversione<br />

14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dalla legge 28 dicembre 2005,<br />

n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006 e applicabile ai giudizi instaurati a decorrere<br />

dal giorno successivo), ovvero ancora, nei giudizi assoggettati al rito <strong>del</strong><br />

lavoro, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 420, comma 5°, c.p.c. – non esclude affatto detti documenti<br />

dall’ambito oggettivo di tale giudizio, pur se successivo alla loro<br />

produzione.<br />

Dal momento infatti che la valutazione <strong>del</strong>l’ammissibilità, rilevanza e non<br />

superfluità <strong>del</strong>le prove costituende <strong>del</strong>le quali sia stata richiesta l’assunzione<br />

implica un contestuale giudizio di ammissibilità e rilevanza <strong>del</strong>le prove documentali<br />

previamente prodotte dalle parti, e che inoltre l’ammissione dei mezzi<br />

di prova contraria, precostituiti o costituendi, è subordinata ad un giudizio di<br />

necessità in relazione alle prove precedentemente proposte dall’altra parte, il<br />

quale non può evidentemente prescindere da una valutazione sull’ammissibilità,<br />

rilevanza ed efficacia di queste ultime, è giocoforza ritenere che il giudice, nel<br />

provvedere sull’ammissione dei mezzi di prova hinc atque inde proposti, giudichi,<br />

esplicitamente o implicitamente, <strong>del</strong>l’ammissibilità, rilevanza e non superfluità<br />

di tutte le prove offerte, pur se già introdotte nel processo attraverso<br />

un’attività di produzione spontanea.<br />

Né mi sembra che avverso una siffatta conclusione possa essere richiamato<br />

il disposto <strong>del</strong>l’art. 222 c.p.c., a norma <strong>del</strong> quale la presentazione incidentale<br />

<strong>del</strong>la querela di falso avverso un documento <strong>del</strong> quale la parte interpellata abbia<br />

dichiarato di volersi avvalere è autorizzata dal giudice soltanto laddove<br />

quest’ultimo ritenga il documento rilevante. Tale disposizione, che a prima vista<br />

potrebbe indurre l’interprete a pensare che, prima <strong>del</strong>la decisione <strong>del</strong>la controversia,<br />

un giudizio di rilevanza <strong>del</strong> documento possa essere compiuto dal<br />

giudice soltanto a seguito <strong>del</strong>la presentazione di querela di falso, in realtà si<br />

spiega agevolmente osservando che, nel vigente ordinamento processuale, la<br />

querela di falso può essere proposta in corso di causa in ogni stato e grado <strong>del</strong><br />

processo, e quindi anche prima <strong>del</strong> giudizio di rilevanza dei mezzi di prova che<br />

il giudice deve effettuare ai fini <strong>del</strong>la loro ammissione, ovvero molto tempo dopo<br />

che detto giudizio è stato effettuato. Nel primo caso la norma impone al giu-<br />

––––––––––––<br />

ai documenti la cui produzione sia resa necessaria dalle produzioni e deduzioni istruttorie<br />

<strong>del</strong>la controparte e si risolve in una palese negazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!