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del fascicolo - Cedam

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640<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Il disegno complessivo risulta peraltro disorganico: nei voti <strong>del</strong> legislatore<br />

le aumentate possibilità di ricorso avrebbero dovuto compensare il deficit di tutela<br />

determinato dall’inappellabilità <strong>del</strong>le sentenze di proscioglimento; ma <strong>del</strong>l’ampliamento<br />

<strong>del</strong>le possibilità di ricorso finisce per beneficiare anche l’imputato<br />

condannato in secondo grado con « doppia conforme », che, dunque, fruisce<br />

di ben tre rivalutazioni nel merito <strong>del</strong>la sua posizione; un « lusso » eccessivo<br />

che appesantisce inutilmente il lavoro <strong>del</strong>la cassazione e che sembra difficilmente<br />

compatibile con il canone di ragionevole durata <strong>del</strong> processo.<br />

Sotto un diverso profilo, l’inappellabilità <strong>del</strong>le sentenze di proscioglimento,<br />

da un lato, e l’ammissibilità <strong>del</strong> ricorso per i vizi di motivazione che risultino<br />

non solo dal testo <strong>del</strong> provvedimento impugnato, ma anche da altri atti <strong>del</strong> processo<br />

specificamente indicati nei motivi di gravame, dall’altro, appaiono sinergicamente<br />

destinati a propiziare tre fattori di sconvolgimento <strong>del</strong> sistema: anzitutto<br />

una moltiplicazione dei ricorsi, che determinerà un aggravio insostenibile<br />

per la Corte. Lo stesso meccanismo di filtro <strong>del</strong>la settima sezione, che finora<br />

aveva dato buona prova di sé, riuscendo mediamente a smaltire quasi il cinquanta<br />

per cento dei ricorsi, rischia di essere inceppato da valutazioni di manifesta<br />

inammissibilità ormai legate a profili di merito. In secondo luogo, questo<br />

grande carico finirà per determinare un allungamento dei tempi processuali: è<br />

significativo, da questo punto di vista, l’avvertimento contenuto nel messaggio<br />

<strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica, « la funzione compensativa attribuita all’ampliamento<br />

<strong>del</strong>le ipotesi <strong>del</strong> ricorso per cassazione hanno un effetto inflativo superiore<br />

di gran lunga a quello deflativo derivante dalla soppressione <strong>del</strong>l’appello<br />

<strong>del</strong>le sentenze di proscioglimento »; se poi si aggiungono gli effetti <strong>del</strong>la<br />

c.d. legge ex Cirielli, che ha previsto un significativo raccorciamento dei termini<br />

prescrizionali, il timore che la dilatazione dei tempi processuali porti ad un<br />

generale rischio prescrizione diventa assai concreto. Infine, sommersa da una<br />

crescita esponenziale di lavoro, talora anche minuto, la Corte ben difficilmente<br />

sarà in grado di assolvere alla essenziale funzione di nomofilachia che le è attribuita<br />

dalla legge.<br />

Infine, una disposizione transitoria (art. 10 legge n. 46) sancisce l’immediata<br />

applicazione <strong>del</strong>la novella ai procedimenti in corso, attraverso una procedura<br />

che prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento<br />

prima <strong>del</strong>la data di entrata in vigore <strong>del</strong>la legge venga dichiarato inammissibile<br />

e che entro quarantacinque giorni dalla notifica <strong>del</strong> provvedimento di inammissibilità<br />

le parti possano proporre ricorso contro la sentenza, presentando anche<br />

motivi nuovi secondo le ampliate formule <strong>del</strong>l’art. 606 lett. d) ed e). Un regime<br />

che, oltre a riservare agli appelli pendenti un trattamento ingiustificatamente<br />

discriminatorio, prevedendone l’inammissibilità anche nel caso di prove decisive<br />

scoperte o sopravvenute, rischia di avere un impatto dirompente sul carico<br />

<strong>del</strong>la cassazione, e, non a caso, a tempo di record la Suprema corte (sez. VI, 22<br />

marzo 2006, n. 10104) si è affrettata a cercare almeno di limitare i danni, sostenendo<br />

che la possibilità di presentare quei motivi nuovi non si riferirebbe ai ricorsi<br />

già dichiarati inammissibili.

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