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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 645<br />

rentorio per l’introduzione <strong>del</strong> giudizio di merito secondo le modalità previste<br />

in ragione <strong>del</strong>la materia e <strong>del</strong> rito, previa iscrizione a ruolo, a cura <strong>del</strong>la parte<br />

interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis, o altri se<br />

previsti, ridotti <strong>del</strong>la metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario<br />

competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione<br />

<strong>del</strong>la causa.<br />

Il nuovo articolo conclude poi prevedendo che la sentenza pronunciata<br />

dal giudice <strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione non è impugnabile.<br />

Per quanto concerne l’art. 624 c.p.c., invece, ai sensi <strong>del</strong> comma 1° « se è<br />

proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il<br />

processo con cauzione o senza »; il nuovo comma 2°, invece, prevede lo<br />

strumento <strong>del</strong> reclamo cautelare contro i provvedimenti sull’istanza di sospensione.<br />

In sostanza, è stato introdotto uno specifico strumento di controllo dei<br />

provvedimenti (di sospensione come di rigetto <strong>del</strong>la relativa istanza) adottati<br />

ieri (cioè nella modifica <strong>del</strong>la legge 80) solo dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione, oggi<br />

in virtù appunto <strong>del</strong>la legge 52 <strong>del</strong> 2006 anche dal giudice <strong>del</strong>l’opposizione a<br />

precetto.<br />

2. – Limitandoci, per il momento, alle novità <strong>del</strong>l’art. 616 rispetto alla<br />

vecchia formulazione <strong>del</strong>la norma, la prima, all’evidenza, concerne il farraginoso<br />

meccanismo <strong>del</strong>la doppia e diversa modalità di trasmigrazione <strong>del</strong>la causa<br />

di opposizione dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione a quello <strong>del</strong>la cognizione, a seconda<br />

che il giudice <strong>del</strong>la cognizione <strong>del</strong>l’opposizione appartenga o meno allo<br />

stesso ufficio giudiziario <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’esecuzione; nel primo caso, infatti, è<br />

prevista una formale introduzione (6) <strong>del</strong>la causa di opposizione (7) entro il<br />

––––––––––––<br />

(6) Sul termine, v. infra § 3.<br />

(7) Per il vero, la lettera <strong>del</strong>la norma si riferisce al « giudizio di merito » e non anche<br />

alla causa, come più neutralmente e tecnicamente prevedeva il vecchio art. 616. Non<br />

venendo in rilievo in questo ambito, né questioni di rapporti fra rito e merito <strong>del</strong> processo<br />

né essendo ricostruibile dal punto di vista teorico il rapporto fra esecuzione e processo di<br />

opposizione alla medesima come di un rapporto fra un processo di un certo tipo ed uno di<br />

merito, con l’espressione la nuova legge ha inteso riferirsi alla diversa natura <strong>del</strong>l’incidente<br />

– cioè un vero processo a cognizione piena – rispetto alla possibilità che unitamente<br />

alla proposizione <strong>del</strong>l’incidente oppositivo sia proposta la domanda di sospensione<br />

<strong>del</strong>la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. In questo caso, con « merito » si intenderebbe<br />

appunto il giudizio di opposizione rispetto al provvedimento, per molti di natura cautelare<br />

e posto in relazione di servenza (o, si vis, di strumentalità) appunto rispetto alla causa<br />

di opposizione: ricorda queste terminologia e ricostruzione <strong>del</strong> rapporto fra provvedimento<br />

di sospensione e giudizio di opposizione all’esecuzione, Montanaro, Opposizioni<br />

esecutive proposte nel corso <strong>del</strong>l’esecuzione e disciplina <strong>del</strong> processo ordinario di cognizione,<br />

in Riv. es. forzata 2004, p. 501 ss.

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