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del fascicolo - Cedam

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CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ECC. 487<br />

negoziale <strong>del</strong>la conciliazione raggiunta attraverso un conciliatore non neutrale<br />

(86).<br />

Si diceva che il mo<strong>del</strong>lo al quale si è ispirato il legislatore pareva essere<br />

quello <strong>del</strong>la conciliazione valutativa, almeno prima <strong>del</strong>le ultime modifiche<br />

apportate alla norma dal d.lgs. n. 37 <strong>del</strong> 2004 (87). In effetti il comma 2°<br />

<strong>del</strong>l’art. 40, nella sua prima versione, stabiliva, per il caso di mancato raggiungimento<br />

di un accordo, che il procedimento conciliativo si concludesse<br />

con una proposta <strong>del</strong> conciliatore rispetto alla quale ciascuna <strong>del</strong>le parti indicava<br />

la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali era disposta<br />

a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dava atto in un apposito verbale,<br />

come <strong>del</strong>la mancata adesione di una <strong>del</strong>le parti all’esperimento <strong>del</strong> tentativo<br />

di conciliazione (88).<br />

I risvolti poco convincenti <strong>del</strong>la disciplina attenevano a quanto previsto nel<br />

comma 5° <strong>del</strong>l’art. 40 per il caso di non raggiunto accordo, in quanto si disponeva<br />

che la mancata comparizione di una <strong>del</strong>le parti e le posizioni assunte dinanzi<br />

al conciliatore fossero valutate dal giudice ai fini <strong>del</strong>la decisione <strong>del</strong>le<br />

spese processuali, anche ai sensi <strong>del</strong>l’art. 96 c.p.c. (89). Disciplina criticabile<br />

––––––––––––<br />

(86) Così Miccolis, ult. loc. cit.<br />

(87) « Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 <strong>del</strong> 17 gennaio<br />

2003 recanti la riforma <strong>del</strong> diritto societario, nonché al testo unico <strong>del</strong>le leggi in materia<br />

bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 <strong>del</strong> 1° settembre 1993 e al testo<br />

unico <strong>del</strong>l’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 <strong>del</strong> 24 febbraio<br />

1998 », pubblicato in G.U. <strong>del</strong> 14 febbraio 2004, n. 37, suppl. ord. n. 24. Sul nuovo mo<strong>del</strong>lo<br />

di conciliazione cfr. Bartolomucci, La conciliazione, cit., 460 ss. Sulle ultime modifiche<br />

apportate dal legislatore cfr. anche Negrini, in Il nuovo processo societario, cit., sub<br />

art. 40, 1063 ss.; Sassani, Tiscini, in La riforma <strong>del</strong>le società. Aggiornamento commentato.<br />

Diritto sostanziale e processuale, a cura di M. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani,<br />

Giappicchelli, Torino 2004, sub art. 40, 224 ss.<br />

(88) Nella proposta <strong>del</strong> conciliatore Luiso, in La via <strong>del</strong>la conciliazione, cit., 237,<br />

vede un giudizio che fa acquisire a tutto il procedimento conciliativo una connotazione<br />

aggiudicativa. Il conciliatore potrà e dovrà cercare gli elementi che stabiliscano chi ha<br />

ragione e chi ha torto « in modo di essere in grado di fare una proposta secondo giustizia<br />

e non secondo convenienza, come nel mo<strong>del</strong>lo facilitativo ».<br />

(89) Il giudice era infatti chiamato a valutare comparativamente le posizioni assunte<br />

dalle parti e il contenuto <strong>del</strong>la sentenza da lui pronunciata al fine di escludere in tutto o in<br />

parte la ripetizione <strong>del</strong>le spese sostenute dal vincitore che aveva rifiutato la conciliazione,<br />

che poteva essere condannato altresì al rimborso <strong>del</strong>le spese sostenute dal soccombente.<br />

Parametro di riferimento di questa operazione non era il contenuto <strong>del</strong>la proposta di conciliazione,<br />

ma le posizioni <strong>del</strong>le parti, valutate non rispetto alla stessa proposta, ma a<br />

quello che era il contenuto <strong>del</strong>la sentenza. Dunque non pareva corretto dedurne che nella<br />

proposta fosse insito un vero e proprio giudizio, il che avrebbe fatto acquisire alla procedura<br />

una connotazione aggiudicativa, con la conseguenza di dover valutare il requisito<br />

<strong>del</strong>la imparzialità <strong>del</strong> conciliatore alla stessa stregua di quello <strong>del</strong> giudice o <strong>del</strong>l’arbitro:

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