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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 583<br />

secondo il quale ciascuna parte « può » (e non già « deve ») domandare la fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza sia nel caso in cui abbia avuto la notifica di un atto difensivo,<br />

sia quando non l’abbia ricevuta. Inoltre, mi pare che l’accoglimento<br />

di tale proposta interpretativa sarebbe auspicabile non soltanto ad ulteriore<br />

garanzia <strong>del</strong> diritto di difesa <strong>del</strong>le parti, ma anche al fine di dare coerenza al<br />

complessivo impianto <strong>del</strong> rito societario. Infatti, dal momento che l’attore<br />

tempestivamente costituito può optare, qualora il convenuto non notifichi la<br />

comparsa di risposta, tra la notificazione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza<br />

e di una nuova memoria (art. 13, comma 2°), sembrerebbe corretto (e,<br />

anzi, quasi inevitabile) dedurre che tale alternativa possa e debba essere estesa<br />

a tutte le parti in ogni caso in cui, nel corso <strong>del</strong>la fase preparatoria, una di loro<br />

si astenga dal notificare uno scritto difensivo e non provveda neanche a domandare<br />

la fissazione <strong>del</strong>l’udienza.<br />

In virtù di tali considerazioni, e dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n.<br />

310 <strong>del</strong> 2004, dal coordinamento dei primi tre commi <strong>del</strong>l’art. 8, sembrerebbe<br />

potersi ricavare il principio generale per cui una parte, scaduto il termine concesso<br />

all’avversario (che non abbia notificato l’istanza di fissazione di udienza)<br />

per rispondere e a prescindere dall’effettiva notificazione <strong>del</strong>la replica, può scegliere<br />

se notificargli una ulteriore memoria oppure l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza (entro venti giorni dalla data di notifica <strong>del</strong>la memoria avversa o,<br />

in mancanza, dalla scadenza <strong>del</strong> relativo termine).<br />

11. – A completamento <strong>del</strong> meccanismo appena descritto, il legislatore<br />

<strong>del</strong>egato ha stabilito che qualora l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza non sia notificata<br />

nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all’art. 8,<br />

commi 1°, 2° e 3°, oppure entro venti giorni dalla scadenza <strong>del</strong> termine per il<br />

deposito <strong>del</strong>la memoria di controreplica <strong>del</strong> convenuto prevista a norma <strong>del</strong>l’art.<br />

7, comma 2°, oppure ancora dalla scadenza <strong>del</strong> termine massimo di cui all’art.<br />

7, comma 3°, il processo viene dichiarato estinto anche d’ufficio (59). Il rilievo<br />

––––––––––––<br />

2005, p. 19, il quale rileva correttamente che tale attività incontra il solo limite <strong>del</strong> termine<br />

massimo di durata <strong>del</strong>la fase preparatoria stabilito dall’art. 7, comma 3°.<br />

(59) A differenza di quanto oggi stabilito per il rito societario, il c.p.c. <strong>del</strong> 1865,<br />

con riferimento al procedimento formale, non prevedeva alcun limite temporale entro il<br />

quale lo scambio <strong>del</strong>le memorie dovesse esaurirsi, tuttavia consentiva a ciascuna parte<br />

di interrompere il dialogo scritto (e quindi di portare la causa in udienza) in qualsiasi<br />

momento, semplicemente evitando di rispondere all’ultima comparsa, facendo iscrivere<br />

la causa sul ruolo di spedizione e notificando l’iscrizione all’avversario nei successivi<br />

due giorni (art. 173 c.p.c. <strong>del</strong> 1865 e art. 216 reg. gen. giud.). Tale termine, però, non<br />

era perentorio e il suo mancato rispetto veniva sanzionato, per vero in modo assai<br />

blando, con la cancellazione <strong>del</strong>la causa dal ruolo che il presidente poteva disporre<br />

soltanto su istanza di parte (art. 219 reg. gen. giud. <strong>del</strong> 1865). Nel caso in cui, poi, lo

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