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del fascicolo - Cedam

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516<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

colarmente inefficace (47), soprattutto a mente <strong>del</strong> fatto che esso non è suscettibile<br />

di essere esercitato in via cautelare ed urgente. Cosicché le parti <strong>del</strong>l’intesa<br />

possono rendere più lenta e difficile l’esplicazione <strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong>l’Autorità<br />

Garante proseguendo nella loro attività lesiva <strong>del</strong>la concorrenza, soprattutto nel<br />

caso in cui vengano in essere rapporti con terzi.<br />

I limiti che caratterizzano l’esplicazione <strong>del</strong> potere di diffida <strong>del</strong>l’Autorità<br />

antitrust, peraltro, accrescono l’eventualità di un conflitto tra decisioni nella<br />

fattispecie sopra considerata, pur a prescindere dalla sussistenza o meno di poteri<br />

inibitori in capo al giudice ordinario. Difatti, nell’accertamento relativo alla<br />

sussistenza o meno di violazioni <strong>del</strong>le disposizioni antitrust il giudice ordinario<br />

non potrebbe neppure tener conto <strong>del</strong>le valutazioni compiute dall’Autorità Garante<br />

in termini di razionalità e proporzionalità nell’esercizio <strong>del</strong> proprio potere<br />

di diffida sancito dall’art. 15 legge antitrust. Conseguentemente, il giudice ordinario<br />

potrebbe ritenere nulli i contratti stipulati « a valle », anche ove l’Autorità<br />

Garante non ritenga di esercitare il proprio potere di diffida per carenza<br />

dei presupposti di razionalità e proporzionalità (48).<br />

Quindi, non solo non può escludersi la potestas iudicandi <strong>del</strong> giudice civile<br />

in materia di inibitoria antitrust, facendo richiamo al parallelo riconoscimento<br />

<strong>del</strong> potere (amministrativo) di diffida riconosciuto all’Autorità Garante,<br />

bensì la proponibilità di tali rimedi è resa necessaria proprio alla luce <strong>del</strong> rilievo<br />

che la previsione di tale potere di diffida non riesce ad esaurire le esigenze di<br />

tutela che si possono presentare a fronte di un comportamento anticompetitivo,<br />

con particolare riguardo agli atti attuativi di un programma anticoncorrenziale<br />

posti in essere con i terzi.<br />

Per altro verso, prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge n. 287 <strong>del</strong> 1990<br />

la giurisprudenza ammetteva senz’altro la possibilità di ricorrere al giudice<br />

ordinario per la richiesta di provvedimenti di carattere inibitorio sulla base<br />

<strong>del</strong>le norme in materia di concorrenza sleale ai sensi <strong>del</strong> combinato disposto<br />

degli artt. 2598 e 2599 c.c. (49). Così non sembra possibile concordare con la<br />

––––––––––––<br />

(47) L’Autorità Garante, nella propria Relazione sull’attività svolta nel 2003 <strong>del</strong> 30<br />

aprile 2004, osserva a proposito <strong>del</strong>la sentenza sul caso Consip: « la recente esperienza ha<br />

… evidenziato che, nel caso in cui sia accertata una collusione in gara e sia in corso di<br />

esecuzione il contratto pubblico, non sembrano ancora sussistere idonei strumenti per<br />

rimediare a questa palese alterazione <strong>del</strong> gioco <strong>del</strong>la concorrenza ».<br />

(48) Sulla configurabilità di un’azione di nullità dei contratti « a valle » cfr. Cass.,<br />

sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, cit., la quale ha così superato il contrasto giurisprudenziale<br />

insorto sulla questione: nel senso <strong>del</strong>la validità dei contratti a valle è Cass., 11 giugno<br />

2003, n. 9384, in Danno e resp. 2003, 1067; in senso contrario cfr. Cass., 1 febbraio<br />

1999, n. 827, in Giust. civ. 1999, I, 1654. Sull’invalidità <strong>del</strong> contratto a valle cfr., inoltre,<br />

C. Castronovo, Antitrust e abuso <strong>del</strong>la responsabilità civile, in Danno e resp. 2004, 473.<br />

(49) La giurisprudenza si è, infatti, avvalsa <strong>del</strong>l’estrema duttilità dei rimedi, preventivi<br />

e inibitori, previsti per la concorrenza sleale sia in relazione alla condotta integrativa<br />

<strong>del</strong>l’illecito concorrenziale soprattutto a norma <strong>del</strong>l’art. 2598, n. 3, c.c., sia con rife-

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