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del fascicolo - Cedam

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544<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

L’avvenuta menzione di essi nella motivazione <strong>del</strong>la sentenza risulta perciò<br />

tutt’altro che calzante; sarebbe stato al limite preferibile affermare la mancata<br />

soggezione dei crimini internazionali a termini di prescrizione, confermata<br />

dall’art. 29 <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong>la Corte penale internazionale e assicurata altresì da<br />

norme interne laddove esistenti (40), alla luce di una apposita norma consuetudinaria<br />

la cui ormai avvenuta formazione potrebbe forse anche essere ipotizzata,<br />

per ritenerla quindi applicabile, data l’esigenza di tutela dei valori materiali<br />

<strong>del</strong>la Comunità internazionale di cui si è detto, anche alla fattispecie controversa<br />

in esame. Inoltre, per quanto attiene all’universalità, il ricorso fatto dalla Suprema<br />

Corte alla lex loci commissi <strong>del</strong>icti sopra citata, che <strong>del</strong>imita l’ambito di<br />

applicazione <strong>del</strong>la deroga all’immunità <strong>del</strong>lo Stato straniero dalla giurisdizione<br />

ai soli atti compiuti nel territorio <strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong> foro, è perlomeno contraddittorio<br />

se raffrontato all’esigenza di garantire una repressione universale e obbligatoria<br />

dei crimini internazionali proclamata dalla pronuncia in esame in quanto<br />

direttamente connessa al valore cogente <strong>del</strong>le norme internazionali sui crimini<br />

medesimi (41). La soluzione che ne deriva presenta risvolti potenzialmente problematici,<br />

che la Cassazione tenta di attutire, da un lato accennando alla questione<br />

<strong>del</strong>l’universalità solo dopo aver affermato e giustificato la giurisdizione<br />

italiana sull’assunto che parte dei fatti si era verificata in Italia; dall’altro, poiché<br />

non è chiaro se il principio <strong>del</strong>l’imprescrittibilità <strong>del</strong>l’azione valga anche<br />

nei confronti <strong>del</strong>lo Stato, lasciando volutamente impregiudicata ogni questione<br />

relativa anche alla proponibilità <strong>del</strong>la domanda, e rinviando così ogni decisione<br />

sul punto alla successiva valutazione <strong>del</strong> giudice di merito. La mancanza di una<br />

dimostrazione positiva riguardo al ragionamento da essa svolto, induce perciò a<br />

––––––––––––<br />

ra e dei crimini contro l’umanità, aperta alla firma a New York il 26 novembre 1968 ed<br />

entrata in vigore l’11 novembre 1970 (in United Nations, Treaty Series, vol. 754, New<br />

York 1969, 73 ss.), pur essendo stata ratificata da numerosi Paesi, soprattutto <strong>del</strong>l’Est<br />

europeo e in via di sviluppo, non ha mai ottenuto le ratifiche dagli Stati europei occidentali<br />

membri <strong>del</strong> Consiglio d’Europa, critici fin dall’inizio su diversi punti presenti nella<br />

versione finale <strong>del</strong> testo, come quello di cui all’art. 1, che applica l’imprescrittibilità anche<br />

a crimini compiuti prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>l’Accordo in parola anche se i termini<br />

di prescrizione sono già decorsi, e quello di cui all’art. 3, che prevede norme in tema<br />

di estradizione non adeguatamente formulate. In un secondo momento, si è giunti quindi<br />

all’adozione <strong>del</strong>la Convenzione di Strasburgo <strong>del</strong> 25 gennaio 1974 sull’imprescrittibilità<br />

dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, entrata in vigore soltanto il 27 giugno<br />

2003 (in International Legal Materials 1974, 504 ss.), che però a tutt’oggi risulta essere<br />

stata ratificata solamente da tre Stati (Belgio, Paesi Bassi e Romania).<br />

(40) Relativamente all’ordinamento italiano cfr. Zappalà, Droit italien, in Cassese-<br />

Delmas Marty (sous la direction de), Juridictions nationales et crimes internationaux,<br />

Paris 2002, 205.<br />

(41) Ciampi, Crimini internazionali, cit., 2670; Nappi, Diritti inviolabili, cit., 26 s.;<br />

Bianchi, Ferrini v. Federal Republic of Germany, cit., 246; Gattini, War Crimes, cit.,<br />

231.

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