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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 589<br />

sì stando le cose, coerenza avrebbe voluto che la tardiva richiesta <strong>del</strong>l’udienza<br />

di discussione in tutti i casi stabiliti dall’art. 8 fosse sanzionata con l’estinzione<br />

rilevabile d’ufficio. Invece, si è optato per un meccanismo sanzionatorio assai<br />

singolare che prevede il rilievo officioso <strong>del</strong>l’estinzione, ma nel solo caso, assai<br />

difficile da realizzarsi (70), in cui l’udienza si sia svolta in assenza di tutte le<br />

parti.<br />

Ne è derivato, per quel che sembra, un sistema che non soltanto denota<br />

l’abbandono di ogni ideologia e che, proprio per questo, manifesta una evidente<br />

contraddittorietà, ma opera anche in pura perdita quando non a danno <strong>del</strong>la parte<br />

che aveva interesse ad ottenere rapidamente sentenza e che invece si vede costretta<br />

a subire l’estinzione <strong>del</strong> giudizio per una mera disavventura processuale.<br />

12. – La parte che ha notificato l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza è tenuta,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 9, comma 3°, a depositarla in cancelleria « nel termine perentorio<br />

di dieci giorni dall’ultima notificazione ». Tale disposizione, invero,<br />

non stabilisce espressamente quali conseguenze derivino dal tardivo o mancato<br />

deposito <strong>del</strong>l’istanza, sicché, nel silenzio <strong>del</strong>la legge, alcuni autori hanno sostenuto<br />

trattarsi di inattività sanzionata con l’estinzione <strong>del</strong> processo (71).<br />

Siffatta lettura, per quanto perfettamente in linea con la disciplina degli<br />

atti di impulso processuale e dei termini per procedervi (72), se fosse accolta<br />

esporrebbe la norma a fondatissimi dubbi di legittimità costituzionale per<br />

violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che consentirebbe alla parte disinteressata<br />

alla prosecuzione <strong>del</strong> processo di paralizzare <strong>del</strong>iberatamente e<br />

liberamente l’iniziativa <strong>del</strong>l’altra. Per fare un esempio, il convenuto, ricevuta<br />

la citazione, dopo essersi costituito in giudizio potrebbe, a norma <strong>del</strong>l’art. 8,<br />

comma 2°, lett. c), notificare l’istanza e non depositarla in termini, in modo da<br />

determinare l’estinzione <strong>del</strong> processo, senza che l’attore possa far nulla per<br />

impedirlo.<br />

È <strong>del</strong> tutto evidente che questo risultato è inaccettabile e che quindi è necessario<br />

individuare un espediente per salvare il processo dall’estinzione (e la<br />

norma dalla incostituzionalità).<br />

Una soluzione ragionevole al problema potrebbe essere quella di ritenere<br />

––––––––––––<br />

(70) V., infatti, le osservazioni di Trisorio Liuzzi, op. cit., § 9.5.<br />

(71) In tal senso, v. Monteleone, Il processo nelle controversie societarie, cit., p. 20<br />

s.; Tiscini, op. cit., p. 103 s.; Picaroni, op. cit., p. 113 s.; Riva Crugnola, Le attività <strong>del</strong><br />

giudice nel nuovo « processo societario » di cognizione di primo grado: fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza, istruzione, fase decisoria, in Società 2003, p. 785. In giurisprudenza, v.,<br />

nello stesso senso, Trib. Lucca 18 ottobre 2004, in www.judicium.it.<br />

(72) In ordine alla quale si rinvia a Balbi, op. cit., pp. 12 ss., 31 ss., 253 ss.;<br />

Vaccarella, op. cit., p. 157 ss.; Saletti, La riassunzione nel processo civile, Milano<br />

1981, p. 349 ss.

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