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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 567<br />

ragionevolmente risolto ritenendo che sino a quando non sia stata fornita la<br />

prova <strong>del</strong>l’avvenuta notifica e non siano decorsi dieci giorni dal perfezionamento<br />

di quest’ultima (ossia il termine concesso alle altre parti per costituirsi),<br />

al giudice sia inibita la fissazione <strong>del</strong>l’udienza (24).<br />

Come poc’anzi accennato, entro i dieci giorni successivi alla notificazione<br />

<strong>del</strong>l’atto col quale la parte tardivamente costituita informa le altre <strong>del</strong> deposito<br />

<strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, queste potranno a loro volta costituirsi in<br />

giudizio depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione<br />

e la nota contenente la formulazione <strong>del</strong>le conclusioni, redatta a norma<br />

<strong>del</strong>l’art. 10, comma 1°.<br />

Nei confronti <strong>del</strong>la parte che si sia costituita oltre quel termine (ovvero<br />

non si sia costituita affatto) si produrranno le conseguenze previste dall’art. 13,<br />

commi 1° e 2°. Dal momento che, però, tali norme regolano gli effetti determinati<br />

dalla contumacia iniziale di attore e convenuto, affinché esse siano applicabili<br />

alla fattispecie in esame necessitano di una interpretazione adeguatrice, in<br />

virtù <strong>del</strong>la quale sembrerebbe di poter affermare che: a) in caso di tardiva o<br />

mancata costituzione <strong>del</strong>l’attore, il convenuto che si sia presentato in udienza<br />

potrà scegliere se eccepire l’estinzione <strong>del</strong> processo (ricorrendone i presupposti)<br />

ovvero proseguire il giudizio chiedendo una pronuncia di merito (25); b) in caso<br />

di mancata o tardiva costituzione <strong>del</strong> convenuto, invece, la ficta confessio in<br />

ordine ai fatti posti dall’attore a fondamento <strong>del</strong>la domanda maturerà a suo carico<br />

soltanto se in precedenza egli non abbia tempestivamente notificato la propria<br />

comparsa di risposta (26).<br />

––––––––––––<br />

(24) Cfr. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2208, nt. 41, secondo il quale, invece,<br />

il giudice, accertata l’avvenuta notifica, potrebbe già pronunciare il decreto di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza. Tale soluzione, però, non sembra appagante. Infatti, poiché quel<br />

decreto andrebbe comunicato alle sole parti costituite (art. 12, comma 2°), aderendo a<br />

tale interpretazione restrittiva si rischierebbe di privare <strong>del</strong>la vocatio in ius, e quindi di<br />

penalizzare, quella parte che, pur avendo rispettato il termine di dieci giorni a lei concesso<br />

dall’art. 13, comma 3°, non abbia fatto in tempo a costituirsi nel periodo intercorrente<br />

tra il deposito <strong>del</strong>l’atto notificato e la pronuncia <strong>del</strong> decreto di fissazione di<br />

udienza.<br />

(25) Sembra ovvio accedere a tale interpretazione estensiva <strong>del</strong>l’art. 13, comma 1°,<br />

la cui applicazione letterale, com’è stato ineccepibilmente osservato, « non avrebbe invero<br />

senso » (così Sassani, op. cit., p. 142).<br />

(26) Cfr., infatti, Monteleone, Il processo nelle controversie societarie, cit., p. 13;<br />

M. Fabiani, Le attività <strong>del</strong> giudice, cit., § 8; Giorgetti, op. cit., § 17. Per la stessa soluzione,<br />

già nella vigenza <strong>del</strong> testo originario <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong>egato, v. Costantino, Il nuovo<br />

processo commerciale, cit., p. 421 s.; Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207 s.; Trisorio<br />

Liuzzi, op. cit., § 11.3; Bove, op. cit., § 2; M. Fabiani, La partecipazione <strong>del</strong> giudice, cit.,<br />

p. 206; Ziino, op. cit., § 18, nt. 121. Sostengono, invece, che la ficta confessio si produca<br />

in confronto <strong>del</strong> convenuto per il sol fatto che non si sia costituito nei dieci giorni conces-

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