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del fascicolo - Cedam

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TEMPUS REGIT PROCESSUM UN APPUNTO SULL’EFFICACIA ECC. 451<br />

è l’elenco di tali situazioni, che è oscillante nel corso <strong>del</strong>la storia, ma da sempre<br />

comprende la cosa giudicata (7).<br />

Al di là di questi aspetti, tutto è discutibile sulla retroattività. La discussione<br />

non lascia intravedere esiti certi. Comprendere le ragioni di ciò dà un’utile<br />

indicazione di metodo per studiare l’efficacia <strong>del</strong>la legge « nel tempo <strong>del</strong> processo<br />

civile ».<br />

La dottrina contemporanea effettua una tripartizione tra norme ad efficacia<br />

retroattiva, norme ad efficacia immediata, norme ad efficacia differita (8). In<br />

relazione alle tre fasi in cui si scompone il tempo, si individuano tre posizioni<br />

per l’applicazione di una legge: effetto retroattivo, allorché l’applicazione risale<br />

al passato; effetto immediato, allorché l’applicazione riguarda il presente; effetto<br />

differito, allorché l’applicazione è spostata nel futuro.<br />

I primi dubbi si insinuano già in questo stadio iniziale <strong>del</strong>la riflessione, in<br />

cui il problema è impostato come un rapporto tra norma giuridica ed una nozione<br />

di tempo astratta, priva di riferimento agli interessi ed alle attività umane che<br />

dovrebbero essere fin da subito al centro <strong>del</strong>l’attenzione.<br />

La dottrina non si ferma a questo stadio, ma predica la retroattività come<br />

un concetto che istituisce una relazione tra norma giuridica e fatti <strong>del</strong> passato. È<br />

avvertita poi la necessità di determinare ulteriormente il concetto, ma i tentativi<br />

in questa direzione sollevano dubbi, perplessità e dissensi tali da farli apparire<br />

inani.<br />

3. – In particolare, il nodo centrale <strong>del</strong> diritto intertemporale è il trattamento<br />

da riservare alle situazioni pendenti al momento <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

<strong>del</strong>la nuova norma (in latino: facta pendentia; in francese: situations en cours;<br />

in tedesco: noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen).<br />

Situazione pendente alla data di entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova norma può<br />

essere, alternativamente:<br />

a) una situazione di fatto che evolve verso il perfezionamento di una fattispecie<br />

astratta prevista dalla norma anteriore;<br />

b) un effetto giuridico astratto (cioè una regola di condotta facoltativa o<br />

doverosa), sorto alla stregua <strong>del</strong>la norma anteriore, chiamato a concretizzarsi<br />

ormai dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong>la norma posteriore;<br />

c) un effetto giuridico concreto (cioè un contegno umano conforme alla regola<br />

di condotta) che ha iniziato a svolgersi prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova<br />

norma e, alla stregua <strong>del</strong>la norma anteriore, deve dispiegarsi anche in futuro (9).<br />

––––––––––––<br />

(7) Per approfondimenti sia consentito rinviare a R. Caponi, L’efficacia <strong>del</strong> giudicato<br />

civile nel tempo, Milano 1991, p. 175 ss.<br />

(8) Cfr. P. Roubier, Le droit transitoire, Paris 1960, pp. 9-12, pp. 350-353.<br />

(9) La norma giuridica opera, secondo uno schema largamente accettato, ricollegando<br />

al verificarsi <strong>del</strong>la situazione di fatto che integra la fattispecie da essa prevista il<br />

sorgere di un effetto giuridico. La differenziazione tra norma e fatto, che percorre la no-

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