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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 569<br />

termine massimo di dieci giorni dalla notificazione <strong>del</strong>la citazione (28)), il convenuto<br />

che abbia deciso di costituirsi tempestivamente (29) potrà scegliere se<br />

proseguire il giudizio oppure farlo estinguere (art. 13, comma 1°).<br />

Preliminarmente è opportuno sottolineare che detta norma, com’è stato osservato<br />

(30), sembra destinata ad andare incontro a gravi anomalie di funzionamento<br />

nelle cause con pluralità di convenuti, in riferimento alle quali l’art. 3,<br />

comma 2°, ribaltando la regola sancita dall’art. 165, comma 2°, c.p.c. (almeno<br />

nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza più recente (31)), prevede che<br />

––––––––––––<br />

(28) In tal senso, v. espressamente Monteleone, Il processo nelle controversie societarie,<br />

cit., p. 12; Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207; Sassani, op. cit., p. 141;<br />

Arieta-De Santis, op. cit., p. 151 s.; Poliseno, op. cit., p. 281; Sotgiu, op. cit., p. 184.<br />

Ritengono, invece, che l’art. 13, comma 1°, non regoli le conseguenze collegate<br />

alla tardiva costituzione <strong>del</strong>l’attore e che, quindi, a tale fattispecie si applichi la disciplina<br />

comune, Costantino, Il nuovo processo commerciale, cit., p. 422, e Giorgetti, op. cit., §<br />

16. Invero, l’opinione espressa da questi due studiosi non sembra condivisibile, atteso<br />

che la norma in esame non si limita a disporre per il caso <strong>del</strong>la mancata costituzione<br />

<strong>del</strong>l’attore ma si riferisce genericamente all’ipotesi in cui « l’attore non si costituisce nel<br />

termine di cui all’articolo 3 ».<br />

(29) Se anche il convenuto dovesse costituirsi fuori termine, sarà applicabile la disciplina,<br />

in precedenza esaminata, dettata dall’art. 13, comma 3°.<br />

(30) V. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2204 s.; Trisorio Liuzzi, op. cit., § 6. Il<br />

problema, seppur con minore preoccupazione, è stato sollevato anche da Arieta-De Santis,<br />

op. cit., p. 139, nonché da Spada, in I procedimenti in materia commerciale, cit.,<br />

p. 170 ss., e da Poliseno, ibid., p. 265. Sull’argomento, v. anche gli approfonditi rilievi<br />

formulati da Carratta, op. cit., p. 162 ss.<br />

(31) Cfr., infatti, da ultime, Cass. 16 luglio 1997, n. 6481, in Giur. it. 1998, p. 1576<br />

ss.; App. Napoli 17 settembre 2000, in Foro it., Rep. 2001, voce Appello civile, n. 86;<br />

Trib. Napoli 5 marzo 2002, id. 2003, I, c. 303 ss. Nello stesso senso, v., in dottrina, Andrioli,<br />

Commento al codice di procedura civile, 3ª ed., II, Napoli 1956, p. 19; Satta,<br />

Commentario al c.p.c., II, 1, Milano 1959/1960, p. 40; Ferroni, in Vaccarella-Verde (a<br />

cura di), Codice di procedura civile commentato, II, Torino 1997, p. 62.<br />

Nel senso che, invece, il termine di costituzione decorra dall’ultima notificazione,<br />

v. Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, in Foro it. 1958, I, c. 1587 ss.; App. Palermo 27<br />

ottobre 1992, in Giur. mer. 1993, p. 956 ss., con nota di Conte, Costituzione in giudizio<br />

<strong>del</strong>l’attore e pluralità di convenuti: nuove prospettive giurisprudenziali?; Trib. Firenze<br />

10 luglio 1980, in Giust. civ. 1981, I, p. 194 ss. Tale indirizzo trova autorevoli sostenitori<br />

anche in dottrina: v., infatti, Cerino Canova, Dell’introduzione <strong>del</strong>la causa, in<br />

Allorio (a cura di), Commentario <strong>del</strong> codice di procedura civile, cit., II, 1, p. 375 ss.;<br />

Mandrioli, op. cit., II, p. 42; Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I,<br />

2, Padova 2001, p. 1034; Saletti, voce Costituzione in giudizio, in Enc. giur. Treccani,<br />

X, Roma 1993, p. 2; Ciaccia Cavallari, voce Costituzione in giudizio, in Digesto, Disc.<br />

priv. sez. civ., IV, Torino 1989, p. 466; Arieta-De Santis, op. cit., p. 136 ss., i quali,<br />

peraltro, anche alla luce <strong>del</strong>la previsione di cui all’art. 3, comma 2°, d.lgs. n. 5 <strong>del</strong><br />

2003, dubitano <strong>del</strong>la legittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 165, comma 2°, c.p.c., come

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