del fascicolo - Cedam
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584<br />
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />
officioso, però, è precluso se l’udienza si è comunque svolta con la partecipazione<br />
di almeno una parte la quale, in tal caso, se vorrà approfittare <strong>del</strong>l’estinzione,<br />
sarà tenuta a proporre la relativa eccezione nella stessa udienza e, naturalmente,<br />
prima di ogni altra difesa (art. 8, comma 4°) (60).<br />
Anche questa disposizione presenta gravi problemi interpretativi, atteso<br />
che rende assai incerto il termine finale per la notifica <strong>del</strong>l’istanza di fissazione<br />
<strong>del</strong>l’udienza nei casi stabiliti dai primi tre commi <strong>del</strong>l’art. 8, termine il cui superamento<br />
è sanzionato con l’estinzione <strong>del</strong> processo.<br />
Invero, stando al tenore letterale <strong>del</strong>la norma, non dovrebbero esservi dubbi<br />
in ordine al fatto che essa prevede la mors litis quale conseguenza <strong>del</strong>la mancata<br />
notificazione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza entro ulteriori venti<br />
giorni decorrenti dalla inutile scadenza dei termini già concessi dai primi tre<br />
commi <strong>del</strong>l’art. 8 per chiedere la fissazione <strong>del</strong>l’udienza (61). Per contro, pare<br />
si stia affermando l’orientamento secondo il quale l’art. 8, comma 4°, sanzionerebbe<br />
con l’estinzione la mancata notificazione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione<br />
<strong>del</strong>l’udienza nei termini perentori stabiliti dai commi precedenti. Più precisamente,<br />
si sostiene che la norma in esame vada letta nel senso che la parte che<br />
non intenda replicare all’avversario ha l’onere di notificargli l’istanza di fissazione<br />
<strong>del</strong>l’udienza nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione <strong>del</strong>l’ul-<br />
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scambio di comparse fosse stato interrotto ma nessuna <strong>del</strong>le parti avesse iscritto la causa<br />
sul ruolo di spedizione, cominciava a decorrere un termine di tre anni entro il quale<br />
la parte che ne aveva interesse poteva riprendere il dialogo scritto ovvero decidere di<br />
portare la causa in udienza. Scaduto quel termine senza che fosse stata eseguita alcuna<br />
attività processuale, il processo, su istanza di parte, si perimeva (sull’argomento, v.<br />
Mortara, voce Appello civile, in Digesto it., III, 2, Torino 1890, p. 939 s.; Battista, voce<br />
Perenzione d’istanza, ivi, XVIII, 2, Torino 1906-1912, p. 248 s.)<br />
Nel c.p.c. <strong>del</strong> 1940, invece, per ottenere la fissazione <strong>del</strong>l’udienza era necessario rivolgere<br />
al presidente <strong>del</strong> tribunale l’istanza per la designazione <strong>del</strong> g.i. Tale istanza poteva<br />
essere inserita nell’atto introduttivo <strong>del</strong> giudizio o nella comparsa di risposta, ma poteva<br />
anche essere proposta con separato ricorso. In quest’ultimo caso doveva essere presentata<br />
entro trenta giorni dalla scadenza <strong>del</strong> termine di costituzione <strong>del</strong> convenuto, pena<br />
l’estinzione officiosa <strong>del</strong> processo (art. 172 c.p.c.).<br />
(60) Sembra opportuno ricordare che prima <strong>del</strong>le modifiche apportate dal d.lgs. n.<br />
37 <strong>del</strong> 2004, per la mancata notificazione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza nei termini<br />
stabiliti dai primi tre commi <strong>del</strong>l’art. 8, non era prevista, almeno esplicitamente, alcuna<br />
sanzione. Di qui, un acceso dibattito dottrinale sulle conseguenze di tale condotta<br />
omissiva, sul quale v. Punzi, op. cit., p. 93 ss.; Costantino, Il nuovo processo commerciale,<br />
cit., pp. 412 s. e 422 ss.; Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207; Trisorio Liuzzi,<br />
op. cit., §§ 9 e 13; Carratta, op. cit., p. 265 ss.; Arieta-De Santis, op. cit., p. 195 ss.; Briguglio,<br />
op. cit., p. 90 ss.; M. Fabiani, La partecipazione <strong>del</strong> giudice, cit., p. 163 ss.; Ziino,<br />
op. cit., § 10; Picaroni, op. cit., p. 99 ss.; Poliseno, op. cit., p. 260 ss.<br />
(61) In tal senso, v., infatti, Ventura, op. cit., p. 207.