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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 789<br />

La conclusione generale nel senso <strong>del</strong>la applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 alle misure<br />

di istruzione preventiva italiane deve però essere ridimensionata a seguito<br />

<strong>del</strong>la recentissima entrata in vigore di modifiche legislative che hanno, in parte,<br />

mutato la configurazione <strong>del</strong>l’istruzione preventiva nel nostro processo. Si allude<br />

con ciò alla legge 80 <strong>del</strong> 2005 (29) che, oltre a estendere l’oggetto <strong>del</strong>l’accertamento<br />

tecnico e <strong>del</strong>l’ispezione giudiziale preventivi ad indagini sulla persona<br />

(30), ha introdotto l’istituto <strong>del</strong>la « consulenza tecnica ai fini <strong>del</strong>la composizione<br />

<strong>del</strong>la lite », attraverso l’inserimento <strong>del</strong> nuovo art. 696-bis c.p.c. La consulenza<br />

tecnica di cui al nuovo art. 696-bis, infatti, non solo può essere concessa<br />

a prescindere dalla ricorrenza <strong>del</strong> periculum in mora, ma è esplicitamente<br />

finalizzata a favorire la conciliazione fra le parti. In questa sede non è possibile<br />

approfondire il dibattito dottrinale sotteso a tale modifica legislativa (31), ma si<br />

può notare che il ripensamento <strong>del</strong>la funzione <strong>del</strong>l’istruzione preventiva si collega<br />

ad esigenze di carattere più generale, quali quelle <strong>del</strong>la riduzione <strong>del</strong> contenzioso<br />

e dei tempi <strong>del</strong> processo, ispiratrici di gran parte <strong>del</strong>le recenti riforme<br />

processuali (32), e che il riconoscimento di una funzione anche conciliativa alle<br />

misure di assunzione anticipata <strong>del</strong>la prova avvicina la disciplina italiana a<br />

quella di altri ordinamenti.<br />

In ogni caso, il mutamento, pur parziale, <strong>del</strong>la funzione dei provvedimenti<br />

di istruzione preventiva si ripercuote sulla applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24. La nuova<br />

consulenza ex art. 696-bis non può, infatti, ritenersi inclusa nella nozione di<br />

provvedimento contemplata nella norma. Ciò, in primo luogo, in base al dictum<br />

<strong>del</strong>la sentenza in commento, che esclude dal campo di applicazione <strong>del</strong>l’art. 24<br />

le misure di anticipazione <strong>del</strong>la prova aventi la funzione di valutare la convenienza<br />

<strong>del</strong>la causa. In secondo luogo, e più in generale, perché l’istituto è <strong>del</strong><br />

tutto svincolato dai presupposti <strong>del</strong> periculum e <strong>del</strong>l’urgenza.<br />

L’art. 24 potrebbe quindi ancora trovare applicazione rispetto alle misure<br />

previste dagli artt. 692 e 694 c.p.c., la cui disciplina è rimasta invariata quanto<br />

ai presupposti per la concessione <strong>del</strong> provvedimento. Rispetto a tali provvedi-<br />

––––––––––––<br />

(29) V. Gazz. uff., n. 111 <strong>del</strong> 14 maggio 2005.<br />

(30) Cfr. il nuovo testo <strong>del</strong>l’art. 696, comma 1°. Su questa modifica e sul dibattito<br />

che ne ha preceduto l’entrata in vigore, v. Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, cit.,<br />

p. 149 ss.<br />

(31) Sui valori processuali coinvolti dalla modifica alla disciplina <strong>del</strong>l’istruzione<br />

preventiva, cfr. Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, cit., spec. pp. 17 ss. e 208 ss. L’autrice,<br />

in generale, ritiene che l’abbandono <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong> periculum per la concessione<br />

dei provvedimenti di istruzione preventiva, non contraddica la natura cautelare di tali<br />

provvedimenti né contrasti con il principio di oralità <strong>del</strong> processo. Negano, invece, il carattere<br />

cautelare <strong>del</strong>la consulenza resa in base al nuovo art. 696-bis, Nardo, Contributo<br />

allo studio, cit., p. 401 ss. e Romano, La tutela cautelare, cit., p. 28, nota, 61.<br />

(32) Solo a titolo d’esempio, risponde alle predette finalità, la previsione <strong>del</strong>l’ultrattività<br />

dei provvedimenti cautelari (su cui v. supra, nota 26).

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