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del fascicolo - Cedam

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756<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

quello « di chiusura », sancito nel comma 2°) non sono direttamente invocabili.<br />

Possono, dunque, ben configurarsi – come si sostiene, pacificamente, anche in<br />

altri ordinamenti (tanto di civil, quanto di common law) (7) – nullità non testuali<br />

(o, se si preferisce, virtuali) (8), geneticamente derivanti da garanzie costituzionali<br />

(quali sono, appunto, quelle a presidio <strong>del</strong>la difesa e <strong>del</strong> contraddittorio), i<br />

cui effetti, a prescindere da qualsiasi sanzione testuale prevista da norme ordinarie<br />

(9), sono di per sé cogenti e inderogabili per tutti (ed, in particolare, per i<br />

giudici, funzionalmente sottoposti al principio di legalità) (10).<br />

Dall’altro lato, la Corte – spiace rimarcarlo – invoca con una certa superficialità<br />

l’autorità dei « precedenti » citati, utilizzando talvolta a supporto<br />

<strong>del</strong>la tesi preferita, nell’ambito <strong>del</strong>l’orientamento giurisprudenziale definito<br />

« prevalente », meri obiter dicta in luogo di vere e proprie rationes decidendi,<br />

sì da alimentare il rischio di una confusione fra piani d’indagine <strong>del</strong> tutto diversi.<br />

Di quei « precedenti », riesaminati in ordine cronologico, il meno recente<br />

riguarda la ritenuta discrezionalità (e la conseguente insindacabilità impugnatoria)<br />

<strong>del</strong> potere <strong>del</strong> giudice di richiedere alle parti i « chiarimenti » (o<br />

gli « schiarimenti ») « necessari », ai sensi <strong>del</strong>l’art. 183, comma 2° (11);<br />

quello intermedio, avendo di mira tutt’altro obiettivo, afferma incidenter la<br />

––––––––––––<br />

(7) Si pensi, tanto per citare esempi emblematici, alle nullità di ordine costituzionale<br />

da cui sarebbero inficiate – diventando, quindi, inutilizzabili nel processo – le<br />

prove formate, acquisite od assunte in violazione di un divieto costituzionale (vale a<br />

dire, nell’ordinamento processuale tedesco, di un grundgesetzliche Beweisverbot, od,<br />

in quello nordamericano, di una exclusionary rule). Per riferimenti ulteriori, mi permetto<br />

di rinviare alla mia opera Le prove civili, 2 a ed., Torino 2004, pp. 51-70, testo e<br />

note.<br />

(8) Sulla falsariga di quelle che si ammettono, da sempre, nel diritto privato (cfr., in<br />

coordinamento fra di loro, i principi desumibili dall’art. 1418, 1°-2°-3° comma, c.c.).<br />

(9) Sanzioni di tale natura – pur non essendo affatto indispensabili – possono testualmente<br />

trovarsi a corredo di garanzie costituzionali particolarmente <strong>del</strong>icate, ove<br />

occorra imprimere una peculiare enfasi alle esigenze di difesa di taluni diritti fondamentali<br />

<strong>del</strong>l’individuo (si pensi all’art. 13, comma 2°, Cost., ove i provvedimenti restrittivi<br />

<strong>del</strong>la libertà personale, adottati dall’autorità di pubblica sicurezza « in casi eccezionali<br />

di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge », se non vengano<br />

« convalidati » dall’autorità giudiziaria nei termini prestabiliti, « …si intendono revocati<br />

e restano privi di ogni effetto … »; si parla qui, tradizionalmente, di una sanzione<br />

di « caducazione » direttamente enunciata dalla norma stessa ed operante ex se, a prescindere<br />

dalla presenza di altre disposizioni sanzionatorie, contenute in norme processuali<br />

ordinarie).<br />

(10) Mi riferisco, naturalmente, all’art. 101, comma 2°, Cost., in relazione agli artt.<br />

113 e 822 c.p.c., nonché a tutte le implicazioni ritraibili dal brocardo jura novit curia.<br />

(11) Nel testo antecedente alla riforma <strong>del</strong> 1990. Cfr. Cass., 29 aprile 1982, n. 2712,<br />

in Rep. Foro it. 1982, voce Procedimento civile, n. 136, e, con riferimento alla riaffermata<br />

insindacabilità <strong>del</strong> potere <strong>del</strong> giudice di ammettere, o meno, una consulenza tecnica,<br />

ivi, voce Consulente tecnico, n. 17.

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