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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 655<br />

questo caso, si sarebbe in presenza di un processo vertente non già su un diritto<br />

(quello <strong>del</strong> creditore che subisce l’opposizione) ma su un’eccezione (35),<br />

posta dal debitore a fondamento <strong>del</strong> giudizio, in deroga alla regola per cui oggetto<br />

<strong>del</strong> processo dichiarativo è sempre un diritto soggettivo.<br />

La questione, come si intuisce, ha ricadute di peso sull’ambito e sull’efficacia<br />

oggettiva <strong>del</strong>la sentenza di opposizione (36).<br />

Se così è, ove in virtù <strong>del</strong> nuovo art. 624 sia il creditore che subisce la<br />

sospensione <strong>del</strong> processo esecutivo a doversi attivare per coltivare (promuovere)<br />

il giudizio ex art. 615 c.p.c., se nel caso <strong>del</strong>l’art. 669-octies l’oggetto <strong>del</strong><br />

giudizio promosso dall’intimato è l’accertamento negativo <strong>del</strong> diritto già<br />

cautelato, nel caso di specie il tutto si complica inammissibilmente dovendosi<br />

individuare quale possa essere l’opposto logico contrario <strong>del</strong>l’azione <strong>del</strong> debitore<br />

di opposizione <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Insomma, in più dirette parole, qual è l’inverso logico-giuridico di un’azione<br />

di opposizione all’esecuzione?<br />

Rispondere, come si sarebbe portati a fare, che sia l’accertamento <strong>del</strong><br />

diritto <strong>del</strong> creditore opposto – poi attore nel giudizio di opposizione per<br />

salvare il processo esecutivo (recte: il pignoramento) – non è a mio avviso<br />

tecnicamente possibile: perché, all’evidenza, questo diritto non è normalmente,<br />

se si segue l’idea prevalente, coinvolto nel giudizio di opposizione<br />

all’esecuzione (37).<br />

L’iniziativa <strong>del</strong> creditore opposto, dunque, si ricondurrà per lo più ad<br />

una contestazione <strong>del</strong>la fondatezza <strong>del</strong>l’opposizione <strong>del</strong> debitore, salvo che<br />

il creditore non intenda proporre una nuova domanda di accertamento <strong>del</strong><br />

proprio credito (38), per l’ipotesi – articolata in linea di mero subordine –<br />

<strong>del</strong>la fondatezza <strong>del</strong>la doglianza avanzata originariamente dal debitore opponente.<br />

Ma questa soluzione, peraltro, è oggi gravemente pregiudicata dalla<br />

nuova – ed a mio avviso incostituzionale (39) – previsione <strong>del</strong>la inimpugna-<br />

––––––––––––<br />

(35) Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, 3 a ed., Torino 1993, p. 76 ss.<br />

(36) Recchioni, Codice, cit., II, p. 2617 ss.<br />

(37) Due sono le tesi sul punto: v’è chi reputa che il diritto di credito sia coinvolto<br />

nel processo di opposizione in quanto applicazione <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>l’accertamento<br />

incidentale ex lege e chi invece reputa necessario – perché si manifesti il giudicato<br />

anche su questo thema decidendum – un’espressa domanda riconvenzionale <strong>del</strong><br />

creditore procedente: v. per ulteriori riferimenti, Recchioni, op. loc. ult. cit.; Merlin,<br />

op. loc. ult. cit.<br />

(38) Ove naturalmente non vi sia un problema di giudicato: penso ovviamente alle<br />

ipotesi di titoli esecutivi stragiudiziali.<br />

(39) Analoghe considerazioni in A.A. Romano, La nuova disciplina, cit., § 4, il<br />

quale peraltro limita il sospetto di incostituzionalità alla sola opposizione di merito<br />

all’esecuzione, con esclusione <strong>del</strong>l’opposizione per motivi di rito (es. impignorabilità dei

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